Cassazione Civile, Ordinanza n. 26870/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore sanitario)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio l'azienda sanitaria provinciale chiedendo il pagamento della maggiorazione del 9% prevista dall'art. 2, comma 380, della legge n. 244 del 2007 sulle somme corrisposte come remunerazione per la fornitura di "dispositivi su misura" (protesi sanitarie) disciplinati dal d.m. 27 agosto 1999, n. 332. Il tribunale aveva riconosciuto il diritto all'incremento, ma solo per le somme maturate dopo il 2010, ritenendo necessario, per l'operatività in Sicilia, il recepimento tramite decreto assessoriale n. 1119 del 2010. La corte d'appello aveva confermato tale impostazione. Con l'unico motivo di ricorso, la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 117 Cost. e degli artt. 2, comma 380, e 3, comma 163, della legge n. 244 del 2007, sostenendo che la maggiorazione tariffaria operasse direttamente anche in ambito regionale, senza bisogno di un atto di recepimento, perché riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura perché la sentenza impugnata aveva negato l'immediata applicazione in Sicilia dell'art. 2, comma 380, della legge n. 244 del 2007, subordinandola a un atto regionale di recepimento, mentre la disposizione ha efficacia diretta su tutto il territorio nazionale in quanto attinente ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda nel merito e provvedere anche sulle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 117, comma 2, lett. m), Cost.
La Corte ha ricondotto la disciplina degli incrementi tariffari alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
art. 2, comma 380, L. 24 dicembre 2007, n. 244
La disposizione è stata ritenuta direttamente precettiva e applicabile in ambito regionale senza necessità di recepimento.
art. 3, comma 163, L. 24 dicembre 2007, n. 244
Richiamato nel ricorso quale norma collegata alla disciplina invocata, senza autonoma elaborazione decisoria nel testo.
Indica la disciplina dei dispositivi su misura/protesi sanitarie cui si riferisce la remunerazione maggiorata.
Richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Le norme che prevedono maggiorazioni tariffarie con finalità di uniformità dei livelli essenziali di assistenza possono avere efficacia diretta su tutto il territorio nazionale e non richiedere atti regionali di recepimento quando siano espressione della competenza statale esclusiva in materia di LEA.
- Quando una disposizione statale disciplina un aspetto qualificabile come determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, l'eventuale intervento regionale non costituisce condizione di efficacia della norma, se il precetto primario è già completo e autoapplicativo.
- In sede di legittimità, la violazione di legge può essere utilmente denunciata quando il giudice di merito abbia subordinato l'applicazione di una norma statale autoesecutiva a un presupposto non richiesto dall'ordinamento, come un atto amministrativo o regionale di recepimento.
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