Cassazione Penale, Sentenza n. 09220/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione per la custodia in carcere subita dal 03/02/2017 al 21/02/2017 connessa all'accusa di omicidio (art.575 c.p., con aggravanti di premeditazione e crudeltà) nei confronti di Francesco Indino. La custodia cautelare era stata successivamente annullata dal Tribunale del riesame per carenza di gravi indizi e archiviata. Il ricorrente ha denunciato la violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della domanda di riparazione, sostenendo che il giudice della riparazione non aveva adeguatamente considerato le difese e le circostanze favorevoli (es. rapporti personali con la vittima, versamento spontaneo di denaro) e che non sarebbe sussistita negligenza o collegamenti con ambienti criminali.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente applicato i principi relativi alla riparazione per ingiusta detenzione valutando se il ricorrente abbia concorso con dolo o colpa grave a creare la falsa apparenza della sua responsabilità. La Corte territoriale aveva motivatamente richiamato intercettazioni, dichiarazioni testimoniali e altri elementi indiziari che rivelavano un modus operandi intimidatorio e tentativi di estorsione nei confronti di debitori, nonché specifiche informazioni (anche su ordini di danneggiamento) tali da configurare una condotta gravemente colposa idonea a concorrere alla detenzione. La Cassazione ha escluso che il rigetto sia viziato, rilevando solo una generica argomentazione sui presunti legami con ambienti mafiosi, che però non incide sull'esito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; nulla è stato disposto a favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione. La Corte ha precisato che il ricorso originario aveva fondamento sul comma primo (ingente ingiustizia sostanziale) e che il giudice della riparazione non può cambiare la causa petendi; la valutazione del diritto alla riparazione si effettua rispetto alla fattispecie indicata dal ricorrente.
art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione. Il ricorso è stato proposto sul vizio di motivazione e violazione di legge, come previsto da tale disposizione.
Richiamato in quanto la Corte d'appello ha agito quale giudice adito per la riparazione ex art.315; utilizzato per inquadrare la competenza del giudice della riparazione.
Norma che punisce l'omicidio e che costituiva il reato ascritto al ricorrente nell'ipotesi accusatoria; rilevante quale sfondo fattuale della custodia cautelare poi annullata.
Citata dalla Corte territoriale come riferimento per valutare alcune condotte intimidatorie e rapporti con terzi (nei rapporti con il Bagnasco e le pressioni sui suoi familiari), ritenute idonee a delineare fattispecie integranti il quadro incriminatorio di contorno.
Massime di principio
- Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il giudice valuta autonomamente, con criterio ex ante, se il richiedente abbia contribuito alla propria detenzione con dolo o colpa grave; non si procede a un nuovo giudizio di colpevolezza penale ma si verifica se la condotta ha creato una 'falsa apparenza' tale da indurre la misura cautelare.
- La condotta che esclude o limita il diritto alla riparazione può essere extraprocessuale (es. azioni intimidatorie, tentate estorsioni) o processuale (es. autoincolpazione, silenzio su un alibi) e deve essere valutata anche con riferimento ai comportamenti tenuti prima e dopo l'applicazione della misura.
- Il giudice della riparazione può rivalutare elementi emersi nel processo penale per verificare l'esistenza della causa ostativa (dolo o colpa grave), ma non può fondare la decisione su una diversa causa petendi rispetto a quella indicata dal ricorrente senza dare possibilità di contraddittorio.
- Le mere contestazioni generiche della ricostruzione probatoria del giudice non sono sufficienti: è necessario contestare in modo motivato e specifico gli elementi che avrebbero indotto la falsa apparenza; argomentazioni di fatto riconducibili a semplice opposizione non sono idonee a ribaltare il giudizio sulla colpa grave.
- La presenza di elementi indiziari di un modus operandi intimidatorio e di condotte correlate all'esercizio dell'attività imprenditoriale può legittimamente essere ritenuta, ai fini della riparazione, idonea a sostenere una misura cautelare e quindi a ostacolare il riconoscimento dell'indennizzo.
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