Cassazione Penale, Sentenza n. 20512/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva il malgoverno dell'art. 291, comma 1-quater, c.p.p.: il Tribunale di Reggio Calabria aveva annullato l'ordinanza del GIP (6/10/2025) per carenza dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291 comma 1-quater, ritenendo la nullità dell'atto. La Procura di Palmi ha sostenuto che la misura cautelare era stata adottata anche in presenza del pericolo di fuga (art. 274, lett. b), richiamato nel provvedimento del GIP e fondato su elementi concreti - il rapido dileguarsi degli indagati durante il sopralluogo) e che, pertanto, l'interrogatorio preventivo non era dovuto.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che il GIP aveva motivatamente indicato esigenze cautelari anche ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. b) (pericolo di fuga) e che il Tribunale del riesame non ha esaminato né confutato tale valutazione, limitandosi a ritenere sussistente solo la necessità di prevenire la reiterazione (lett. c) in modo non coerente con l'atto del GIP. Alla luce delle norme e della giurisprudenza di legittimità (incluse le Sezioni Unite), l'omissione dell'interrogatorio preventivo costituisce nullità a regime intermedio rilevabile anche d'ufficio in sede di riesame solo se l'esigenza cautelare ostativa non sussiste. Poiché il Tribunale del riesame non ha valutato correttamente la sussistenza del pericolo di fuga, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul riesame.
Norme richiamate
«Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza"
Introduce l'obbligo dell'interrogatorio preventivo prima di disporre la misura, salvo che sussistano esigenze cautelari ostative (in primis pericolo di inquinamento della prova e pericolo di fuga; la lett. c) solo se collegata a specifici delitti).
art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Sanziona con nullità l'omissione dell'interrogatorio preventivo quando esso sia dovuto; tale nullità è qualificata a regime intermedio e rilevabile secondo i limiti indicati dalla giurisprudenza.
art. 274, comma 1, lett. a), b), c) cod. proc. pen.
Elenca le esigenze cautelari: a) pericolo di inquinamento della prova; b) pericolo di fuga; c) pericolo di reiterazione. Secondo la nuova disciplina l'interrogatorio preventivo non è dovuto se sussistono le lettere a) o b), oppure la lett. c) ma solo in relazione a specifici delitti indicati dalla legge.
Ha modificato l'art. 291 c.p.p. inserendo l'obbligo dell'interrogatorio preventivo e delimitando le ipotesi di esclusione dell'obbligo per esigenze cautelari ostative.
Disciplina l'interrogatorio di garanzia post-esecuzione della misura (interrogatorio che si svolge quando l'interrogatorio preventivo non era stato espletato per le esigenze cautelari ostative).
art. 180 e art. 182 cod. proc. pen.
Art. 180: termini di rilevabilità delle nullità ; art. 182: regole di deducibilità e preclusione. La Corte sottolinea che, per la nullità derivante dall'omissione dell'interrogatorio preventivo, la peculiare natura dell'atto sorpresa comporta che la deducibilità può essere esercitata in sede di riesame e la mancata eccezione nell'interrogatorio postumo non preclude la rilevazione della nullità .
art. 407, comma 2, lett. a) e art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Indicano i delitti rispetto ai quali la lett. c) dell'art. 274 può assumere effetto ostativo all'interrogatorio preventivo; la norma condiziona l'esclusione dell'obbligo di interrogatorio alla relazione con tali delitti.
Massime di principio
- L'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291 c.p.p. è la regola: il giudice deve sentire l'indagato prima di applicare la misura, salvo esigenze cautelari ostative espressamente qualificate dalla legge.
- Se il GIP motiva la misura richiamando il pericolo di fuga (art. 274, lett. b) o il pericolo di inquinamento della prova (lett. a), l'interrogatorio preventivo non è dovuto; il riesame deve verificare espressamente la fondatezza di tali esigenze e non può ignorarle.
- L'omissione dell'interrogatorio preventivo, quando dovuto, costituisce nullità a regime intermedio (art. 292, comma 3-bis) e può essere fatta valere anche per la prima volta in sede di riesame o essere rilevata d'ufficio entro i termini di legge, non essendo preclusa dalla mancata eccezione nell'interrogatorio postumo.
- Il Tribunale del riesame ha cognizione piena e il dovere di integrare le eventuali insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato; eventuali omissioni di valutazione di elementi decisivi (es. pericolo di fuga) determinano annullamento e rinvio.
- In casi pratici, prima di impugnare o difendersi, verificare se l'ordinanza cautelare contiene una motivazione specifica su esigenze ostative (lett. a o b) e, in caso contrario, contestare l'omissione dell'interrogatorio preventivo in sede di riesame, poiché tale vizio non sempre è precluso da omissioni successive.
- Se la misura è stata applicata per più ragioni (es. lett. b e c), il giudice di riesame deve valutare tutte le motivazioni; l'esistenza di almeno una esigenza ostativa fondata basta a escludere l'obbligo dell'interrogatorio preventivo.
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