Cassazione Civile, Ordinanza n. 10238/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale relativo a un fabbricato rurale sito in Toscana, censito originariamente in categoria D/10 e poi oggetto di denuncia di variazione DOCFA per frazionamento per trasferimento di diritti. A seguito del frazionamento, l'Ufficio aveva rettificato il classamento di ciascuno dei subalterni derivati in categoria C/2. Il giudice tributario regionale ha rigettato l'appello dell'Amministrazione, ritenendo che il solo frazionamento catastale non potesse giustificare il mutamento di categoria da D/10 a C/2. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione delle norme sul classamento per sostenere che la rettifica non richiedeva un previo sopralluogo e che il giudice di merito avrebbe errato nel richiamare, anche solo implicitamente, tale esigenza; (2) violazione della disciplina sulla ruralità dei fabbricati e sulla categoria D/10, sostenendo che il giudice di appello avrebbe erroneamente collegato la classificazione all'esercizio dell'impresa agricola da parte del proprietario, mentre la categoria dipende dalle caratteristiche oggettive dell'immobile e dalla sua strumentalità all'attività agricola. La difesa erariale ha inoltre sostenuto che il frazionamento e la riduzione delle superfici avrebbero fatto venir meno i presupposti per la conservazione della D/10.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di merito non aveva affermato la necessità di un sopralluogo, ma la necessità della comparazione con immobili similari per tipologia, destinazione e ubicazione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la normativa non subordina l'attribuzione o la conservazione della categoria D/10 a una soglia minima di superficie, ma alla strumentalità dell'immobile all'attività agricola e alle sue caratteristiche tipologiche e funzionali. Ne consegue che, in caso di frazionamento, le porzioni derivate conservano la categoria D/10 se restano strumentali all'attività agricola e non risultano idonee a diversa destinazione senza radicali trasformazioni. La Corte ha anche rilevato che l'Amministrazione non aveva specificamente allegato alterazioni funzionali o tipologiche idonee a giustificare il nuovo classamento. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'intimato non ha svolto difese. Esclusa anche l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in capo all'Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge deve effettivamente colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile per difetto di specifica attinenza al decisum.
La proposizione di motivi non pertinenti al decisum è assimilata alla mancata enunciazione dei motivi, con conseguente inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio.
art. 1, comma 5, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139
"Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni... vengono censite nella categoria speciale 'D/10'... nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa"
La categoria D/10 dipende dalla strumentalità agricola e dalle caratteristiche tipologico-funzionali dell'immobile, non dalla sua estensione quantitativa.
art. 9, comma 3-bis, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557
Ai fini fiscali è rurale la costruzione strumentale necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e destinata alle specifiche funzioni elencate dalla norma.
art. 1 d.m. 26 luglio 2012
Ai fabbricati rurali strumentali e abitativi si attribuisce il classamento secondo le regole ordinarie; per i fabbricati diversi dalla categoria D/10 si appone una specifica annotazione di ruralità.
art. 4, comma 21, d.l. 19 dicembre 1984, n. 853
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della disciplina del classamento catastale, senza che la Corte ne faccia un'autonoma lettura distinta.
art. 11, comma 1, d.l. 14 marzo 1988, n. 70
Norma richiamata a sostegno del procedimento di classamento e della rettifica catastale.
art. 1, comma 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
Norma richiamata a sostegno della procedura DOCFA e dei criteri di classamento.
art. 1, comma 5, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 139
La corretta classificazione dei fabbricati rurali strumentali va effettuata in base alla destinazione agricola e alla non agevole riconversione senza radicali trasformazioni.
art. 6 d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514
Richiamato in relazione alla disciplina della classificazione catastale dei fabbricati rurali.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il motivo deve colpire il fondamento effettivo della decisione e non una premessa solo apparentemente rilevante.
- La categoria catastale D/10 dei fabbricati rurali strumentali dipende dalla concreta strumentalità all'attività agricola e dalle caratteristiche oggettive, tipologiche e funzionali dell'immobile, non da un requisito di superficie minima.
- Il frazionamento catastale di un fabbricato rurale non comporta, di per sé, la perdita della categoria D/10: le porzioni derivate conservano il classamento originario se restano funzionalmente e tipologicamente strumentali all'attività agricola e non siano agevolmente destinabili ad altro uso senza radicali trasformazioni.
- Chi contesta il mantenimento della categoria D/10 deve allegare e dimostrare specifiche modificazioni delle caratteristiche dell'immobile idonee a far venir meno il vincolo funzionale con l'attività agricola; la sola riduzione di superficie non è sufficiente.
- In tema di classamento catastale, la comparazione con immobili similari per tipologia, destinazione e ubicazione è elemento centrale della valutazione tecnica, mentre il mero richiamo al sopralluogo non esaurisce il tema giuridicamente rilevante.
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