Cassazione Civile, Ordinanza n. 03543/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un fallimento: due professionisti chiedevano il riconoscimento di compensi per l'attività svolta quali componenti del collegio sindacale, e una società di revisione chiedeva l'ammissione di un credito per attività di revisione dei bilanci e assistenza resa nell'ambito di un'operazione di conferimento di ramo d'azienda. Il Tribunale aveva rigettato le opposizioni ex art. 99 l.fall. contro il mancato riconoscimento dei crediti; i tre interessati hanno quindi proposto distinti ricorsi per cassazione riuniti. Nel corso del giudizio di legittimità, tutti i ricorrenti hanno depositato atti di rinuncia personalmente sottoscritti; la curatela ha accettato la rinuncia solo per la società di revisione, con spese compensate. La Corte ha dovuto quindi verificare gli effetti della rinuncia sui ricorsi e sulla regolazione delle spese, distinguendo tra il caso di rinuncia accettata e quello di rinuncia non accettata dal fallimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo di cassazione per rinuncia ai ricorsi ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Per la posizione della società di revisione, avendo la curatela aderito alla rinuncia, non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese. Per gli altri due ricorrenti, la rinuncia non accettata ha comunque determinato l'estinzione del giudizio; la Corte ha ritenuto applicabile il proprio potere discrezionale ex art. 391, comma 2, c.p.c. e ha disposto l'integrale compensazione delle spese anche per tali rapporti processuali, valorizzando la sostanziale omogeneità delle posizioni. È stata inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l'estinzione per rinuncia non integra il presupposto della parte impugnante non vittoriosa.
Norme richiamate
norma processuale richiamata come base delle opposizioni allo stato passivo respinte in sede di merito.
la rinuncia ritualmente proposta al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio; la Corte richiama anche il potere discrezionale di regolare le spese in caso di rinuncia.
consente alla Corte, nell'ambito del giudizio estinto per rinuncia, di disporre la compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta, comporta l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte; l'eventuale accettazione rileva soltanto per gli effetti sulle spese.
- La rinuncia al ricorso determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata e fa venir meno l'interesse della controparte a contrastare l'impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte conserva un potere discrezionale sulla regolazione delle spese e può disporne la compensazione quando le posizioni processuali siano sostanzialmente omogenee.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa non si applica quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia al ricorso.
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