Cassazione Penale, Sentenza n. 45301/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo perché, pur avendo la motivazione quantificato correttamente la sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente per anni due, dopo il raddoppio previsto essendo il veicolo di terzi), nel dispositivo era stata indicata per errore la durata di un anno. Il ricorso denunciava l'erronea applicazione dell'art.186, comma 2, lett.c), d.lgs. n.285/1992 e chiedeva la rettifica del dispositivo per eliminare l'errore materiale
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso: ha qualificato la discrepanza tra motivazione e dispositivo come un errore materiale, ha affermato la prevalenza della motivazione sul dispositivo quando da quella risulta chiaramente il procedimento seguito dal giudice, e ha disposto, ai sensi dell'art.619 cod.proc.pen., la rettifica del dispositivo rettificando la durata della sospensione della patente da un anno a due anni. Decisione resa il 26 ottobre 2023. Si confermano le altre statuizioni della pronuncia di merito (pena detentiva di 3 mesi e ammenda di €1.500, sostituita con 192 ore di lavoro di pubblica utilità).
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 - art.186, comma 2, lett.c)
«All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata»
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, essendo il veicolo di un terzo, va applicato il raddoppio della durata della sospensione; pertanto la sanzione accessoria deve essere di due anni se la motivazione lo indica, anche se il dispositivo riporta una misura errata.
cod. proc. pen. - art.619, comma 2
L'art.619 è stato utilizzato come fondamento procedurale per rettificare un errore materiale del dispositivo quando la motivazione chiarisce inequivocabilmente l'intenzione del giudice; consente la correzione in sede di legittimità senza annullamento.
cod. proc. pen. - art.606, comma 1, lett.b)
Richiamato come parametro di ammissibilità del motivo di cassazione: il vizio denunciato è l'erronea applicazione della legge penale (art.186 d.lgs. 285/1992) emergente dalla discrepanza tra motivazione e dispositivo.
Massime di principio
- Se nella motivazione il giudice indica chiaramente la misura della pena o della sanzione e il dispositivo contiene una misura diversa per mero errore materiale, la motivazione prevale sul dispositivo e l'errore può essere rettificato in sede di legittimità ai sensi dell'art.619 cod.proc.pen.
- Quando la legge prevede un raddoppio della sanzione (es. art.186, comma 2, lett.c), d.lgs. n.285/1992) in presenza di veicolo di terzi, il raddoppio va applicato e la durata conseguente deve comparire nel dispositivo: l'omissione può essere corretta se la motivazione mostra inequivocabilmente che il giudice aveva deciso per il raddoppio.
- La rettifica è ammessa solo se la procedura seguita dal giudice è ricostruibile senza dubbi dalla motivazione; se la motivazione è equivoca o contraddittoria la rettifica non è possibile e può rendersi necessaria l'annullamento o altro rimedio.
- In sede di impugnazione il Procuratore Generale può proporre ricorso per cassazione quando rileva un'erronea applicazione della legge o un evidente errore materiale nel dispositivo rispetto alla motivazione.
- È buona prassi per il giudice verificare la corrispondenza tra motivazione e dispositivo prima della sottoscrizione della sentenza per evitare la necessità di rettifiche o impugnazioni.
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