Sentenza del 20/03/2017 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Biella
Invito al pagamento TARSU/TIA - Prescrizione tributi locali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la possibilità di riscuotere TARSU/TIA oltre il termine di prescrizione, sostenendo che, nonostante la cartella esattoriale fosse divenuta definitiva per mancata impugnazione, il credito non potesse essere richiesto indefinitamente. La questione riguarda la durata della prescrizione dei tributi locali e l'effetto degli eventuali atti interruttivi notificati al contribuente.
La decisione
La pretesa relativa ai tributi locali si prescrive in cinque anni. Il termine decorre dal giorno in cui il tributo è dovuto oppure, se vi sono stati atti interruttivi validamente e tempestivamente notificati, dal giorno dell'ultimo di tali atti. La mancata impugnazione della cartella la rende definitiva, ma non trasforma il termine di prescrizione quinquennale in un termine decennale né esclude la necessità di notificare ulteriori atti interruttivi entro il quinquennio.
Norme richiamate
Disciplina della prescrizione dei tributi locali
I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente.
La definitività della cartella esattoriale non modifica la durata ordinaria della prescrizione dei tributi locali. Il termine quinquennale continua a decorrere, salvo interruzione mediante un atto validamente notificato.
Principi in materia di mancata impugnazione della cartella esattoriale
In caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale, divenuta definitiva...
La mancata impugnazione rende la cartella incontestabile quanto all'esistenza e all'ammontare della pretesa, ma non attribuisce automaticamente al credito una prescrizione decennale e non impedisce di eccepire la prescrizione maturata successivamente.
Massime di principio
- Per TARSU, TIA e altri tributi locali, il termine ordinario di prescrizione è generalmente quinquennale.
- Una cartella non impugnata diventa definitiva, ma il credito deve comunque essere riscosso entro il termine di prescrizione applicabile.
- Ogni atto interruttivo deve essere notificato validamente e tempestivamente; in tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla relativa notificazione.
- In presenza di una richiesta di pagamento tardiva, il contribuente deve verificare la data di scadenza del tributo, la data della cartella e la sequenza degli eventuali atti interruttivi.
- La prescrizione deve essere eccepita dal contribuente e non opera necessariamente in modo automatico: è quindi importante contestare formalmente la pretesa quando il termine risulta scaduto.
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