Cassazione Penale, Sentenza n. 23735/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per omicidio volontario aggravato (menzione dell'aggravante di "agevolazione mafiosa" e premeditazione) e reati connessi (ricettazione e porto d'arma). Il ricorrente deduce: 1) errore nel rigetto della richiesta di differimento dell'udienza ex art. 309, comma 9‑bis c.p.p. per l'eccessiva mole di atti; 2) vizio di motivazione e illogicità nella valutazione dei gravi indizi, contestando la credibilità della confessione stragiudiziale intercettata e le sue presunte contraddizioni (ruoli dei partecipanti, luogo/tempo del caffè, distanza dalla caserma dei Carabinieri, incoerenze con le dichiarazioni della collaboratrice di giustizia); 3) mancata prova dell'aggravante di "agevolazione mafiosa" e assenza di summit o ordine del capoclan.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di differimento: la concessione è discrezionale e motivata dal tempo disponibile per lo studio degli atti. Ha valutato ammissibile l'utilizzo della confessione stragiudiziale intercettata, la cui spontaneità non era contestata, e ha ritenuto credibile la ricostruzione di Polito in presenza di riscontri oggettivi (riprese video, coincidenze telefoniche e identificazioni successive, ad es. individuazione di Giuseppe Mazzitelli). Le presunte contraddizioni tra fonti non sono apparse tali da compromettere la motivazione; la verifica della sussistenza dell'aggravante mafiosa e della premeditazione è stata ritenuta coerente con gli elementi probatori. Il ricorso è dunque respinto e il ricorrente è condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309, comma 9‑bis, cod. proc. pen.
Prevede il differimento dell'udienza su richiesta dell'imputato entro due giorni dalla notificazione se sussistono "giustificati motivi"; la concessione è discrezionale e il giudizio del merito sulla sussistenza dei giustificati motivi non è sindacabile in Cassazione salvo carenza assoluta o motivazione meramente apparente.
art. 416‑bis cod. pen. (menzionata in sentenza come 416‑bis.1)
Aggravante relativa ai delitti commessi con modalità mafiose o a vantaggio di associazioni mafiose; la finalità di agevolazione dell'associazione può coesistere con motivazioni personali.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.
Principio giurisprudenziale sulla confessione stragiudiziale e utilizzabilità delle intercettazioni (Corte di Cassazione)
più sentenze citate nella motivazione (es. Sez. 1, n. 6467/2017; Sez. 1, n. 29749/2022)
La confessione fuori dal processo è ammissibile come mezzo di prova se spontanea e genuina; se veicolata tramite intercettazioni soggiace alle regole di utilizzabilità. Il giudice di merito può valutarne la credibilità confrontandola con altri riscontri, e la Cassazione verifica solo la correttezza logico‑giuridica della motivazione, non una rivalutazione completa della prova.
Massime di principio
- La richiesta di rinvio dell'udienza ex art. 309, comma 9‑bis c.p.p. non è un diritto automatico: occorre comprovare "giustificati motivi"; la valutazione è rimessa al giudice e difficilmente ribaltabile in sede di legittimità salvo motivazione nulla o meramente apparente.
- La confessione stragiudiziale intercettata può costituire grave indizio se spontanea e se confrontata con riscontri oggettivi; per contrastarla efficacemente è utile dimostrare artificiosità, istigazione o inconsistenza dei riscontri.
- Contraddizioni tra fonti (es. dichiarazioni di un collaboratore e dichiarazioni intercettate) non annullano automaticamente la valutazione del giudice di merito; per ottenere l'annullamento bisogna far emergere una illogicità manifesta o assoluta incoerenza della motivazione.
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato al controllo logico‑giuridico della motivazione; non è ammessa una rivalutazione globale della gravità, precisione e concordanza degli indizi riservata al giudice di merito.
- Per contestare l'aggravante di agevolazione mafiosa è strategico mostrare l'assenza del contesto associativo, dell'ordine dal vertice o della logica di vantaggio per l'associazione; tuttavia, la giurisprudenza ammette che finalità associative e interessi personali possano coesistere.
- In fase cautelare è efficace concentrarsi su elementi che attengono ai presupposti giuridici della misura: carenza di gravi indizi, mancanza di esigenze cautelari concrete (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione) o motivazione meramente apparente del provvedimento.
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