Cassazione Penale, Ordinanza n. 27938/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo dedotto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna, lamentando un errore di diritto: secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero di fatto duplicato la punizione per le stesse condotte già valutate in una precedente sentenza del Tribunale, con riferimento a fatti di cessione di sostanza stupefacente. La Corte di cassazione ha invece rilevato che la condanna oggetto del procedimento riguardava cessioni di stupefacente anteriori e diverse rispetto a quelle già giudicate con la precedente sentenza; pertanto non vi era sovrapposizione indebita, ma corretta applicazione della disciplina del reato continuato, in presenza di un unico disegno criminoso e di una pluralità di reati.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La fattispecie riguarda cessioni di sostanza stupefacente ricondotte alla forma attenuata prevista dal comma 5; la Corte non si sofferma sulla tipicità, ma tratta il titolo di reato come già correttamente individuato nei giudizi di merito.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale आधार per subordinare la condanna alla Cassa delle ammende alla verifica della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Non sussiste duplicazione sanzionatoria quando i fatti oggetto di una nuova condanna riguardano condotte differenti, anche se omogenee e inserite in un medesimo disegno criminoso già valutato in precedenza.
- La contestazione del reato continuato presuppone una pluralità di reati autonomi unificati dal medesimo disegno criminoso; l'unicità del disegno non elimina la distinzione tra le singole condotte penalmente rilevanti.
- Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile quando si fonda su una lettura dei fatti smentita dalla sentenza impugnata e non evidenzia un effettivo errore di diritto.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27921/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27922/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27923/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27924/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27925/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_penale · 30 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27926/2025 del 30/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →