Cassazione Penale, Ordinanza n. 34591/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione/pertinenza. In fatto, gli era stato contestato di essersi introdotto, previa effrazione, in un box pertinenziale di un'abitazione e di aver sottratto prodotti per l'igiene, un aspirapolvere e due cacciaviti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che non fosse stato adeguatamente motivato il vincolo pertinenziale tra box e abitazione e che non vi fosse prova dell'effrazione della serratura. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, evidenziando il modesto valore della refurtiva e contestando che il danno alla serratura fosse provato. Con il terzo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p., lamentando la mancata valorizzazione della giovanissima età e della confessione, e ha chiesto anche la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi: la motivazione della sentenza impugnata era adeguata nel qualificare il box come pertinenza dell'abitazione, poiché posto nelle immediate adiacenze della stessa e destinato a custodire beni per la vita privata quotidiana; la prova del danneggiamento della serratura risultava dalle emergenze processuali e quindi era corretta la valutazione del danno patrimoniale complessivo; il trattamento sanzionatorio aveva già considerato elementi favorevoli, essendo la pena partita dal minimo edittale, poi ridotta per le attenuanti generiche e per il rito abbreviato. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha osservato che la relativa richiesta non era stata formulata nel merito e che, comunque, non ricorrevano i presupposti per il rilievo officioso in cassazione, perché il ricorso era inammissibile e sarebbe stata necessaria un'ulteriore verifica in fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma concorsuale nel capo d'imputazione confermato in sentenza
riconosciuto come fattispecie integrata dall'introduzione in un garage/box pertinenziale mediante forzatura e impossessamento dei beni
menzionato nel capo di condanna riportato nell'ordinanza
l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata esclusa perché il danno va valutato anche considerando la serratura danneggiata
il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché la pena è stata determinata partendo dal minimo edittale e già ridotta per attenuanti generiche e rito abbreviato
la particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta rilevabile d'ufficio in cassazione nel caso concreto, poiché non dedotta nel merito e non immediatamente verificabile dagli atti
non citato espressamente nel testo, ma la condanna alla Cassa delle ammende discende dalla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Integra il furto in abitazione o in pertinenza la sottrazione di beni commessa introducendosi in un garage o box pertinenziale mediante forzatura della porta, quando il luogo è stabilmente destinato a soddisfare esigenze della vita privata e non è liberamente accessibile a terzi.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito limitarsi a contestare in astratto la qualificazione giuridica se la sentenza impugnata contiene una motivazione specifica e coerente sugli elementi fattuali che fondano il vincolo pertinenziale e l'effrazione.
- Ai fini dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, il valore dei beni sottratti non può essere valutato isolatamente, dovendosi considerare anche ogni ulteriore pregiudizio patrimoniale accertato, come il danneggiamento del sistema di chiusura o della serratura.
- Nella determinazione della pena il giudice deve dare conto degli elementi valutati ex art. 133 c.p.; quando la pena venga applicata partendo dal minimo edittale e ulteriormente ridotta per attenuanti generiche e rito abbreviato, non è normalmente configurabile un vizio per mancata considerazione di elementi favorevoli già assorbiti nel calcolo.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere introdotta utilmente in cassazione se non è stata dedotta nel merito, salvo ipotesi eccezionali in cui il ricorso sia ammissibile e i presupposti risultino immediatamente desumibili dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti in fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, ne consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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