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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15373/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorziata)

La controversia

La lite nasce da rapporti interni a un consorzio tra imprese operante per l'esecuzione di lavori. Una consorziata, poi ammessa a concordato preventivo e successivamente esclusa dal consorzio, ha agito chiedendo: la metà del fondo consortile; la metà del credito vantato dal consorzio verso il committente terzo; in via alternativa, la liquidazione della propria quota a seguito dell'esclusione; in subordine, il risarcimento/indennizzo per arricchimento senza causa in ragione della cessione a terzi dei crediti del consorzio e dell'incasso del corrispettivo. Il consorzio ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale per il saldo di somme che assumeva dovute dalla consorziata, facendo valere interessi su anticipazioni e finanziamenti. In appello la Corte territoriale ha ritenuto che, secondo lo statuto consortile, i risultati economici fossero riferibili solo alle consorziate ma limitatamente al risultato d'esercizio, ha negato la diretta imputazione del credito verso il terzo alle singole consorziate, ha escluso il diritto alla liquidazione della quota per effetto della disciplina statutaria e della liquidazione del consorzio, ha respinto le domande verso l'altra consorziata e ha rigettato la riconvenzionale per difetto di prova. In cassazione la consorziata ricorrente ha denunciato principalmente la violazione dei criteri di interpretazione del contratto e della disciplina del consorzio, sostenendo che il corrispettivo dell'appalto e i relativi risultati economici dovessero essere imputati direttamente alle consorziate secondo lo statuto e la prassi del ribaltamento; in subordine ha censurato la disciplina della liquidazione della quota e l'efficacia temporale dell'esclusione; ha inoltre dedotto vizi sulla legittimazione passiva dell'altra consorziata e omessa pronuncia sulla domanda di arricchimento senza causa. Il consorzio, con ricorso incidentale, ha contestato la mancata prova del proprio credito riconvenzionale. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che il giudice di merito avesse interpretato in modo atomistico lo statuto consortile senza considerare l'intero complesso negoziale e le concrete modalità di svolgimento del rapporto, che invece erano decisive per stabilire se e in che misura dovesse operarsi il ribaltamento di costi e ricavi tra consorzio e consorziate. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, perché diretto a sollecitare una diversa valutazione di merito e comunque non idoneo a scalfire un'ulteriore ratio decidendi non censurata, relativa alla tardiva introduzione in appello degli elementi costitutivi della riconvenzionale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo investito dal primo motivo del ricorso principale e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito riesamini lo statuto consortile e il rapporto concretamente intercorso tra consorzio e consorziata, verificando con interpretazione complessiva delle clausole e con riguardo alla reale funzione economica dell'operazione se i crediti e i risultati dell'appalto fossero da imputare alle consorziate e, quindi, se fosse dovuto il ribaltamento di costi e ricavi. È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del consorzio, sia perché mirava a contestare apprezzamenti di fatto riservati al merito, sia perché non colpiva una autonoma ratio decidendi sulla preclusione di nuove allegazioni in appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • artt. 1321 ss. c.c.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l'erronea qualificazione e interpretazione del rapporto consortile

  • artt. 1362 ss. c.c.

    la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto richiede lettura letterale e complessiva dell'intero negozio, non atomistica

  • artt. 2602 ss. c.c.

    il consorzio tra imprese ha funzione strumentale e mutualistica; i rapporti interni vanno accertati in concreto

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nei motivi come norma sulla decisione secondo diritto

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione deve considerare anche il comportamento delle parti e la lettera complessiva dell'accordo

  • art. 1363 c.c.

    le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, coordinando tutto il testo negoziale

  • art. 2286 c.c.

    richiamato in relazione all'esclusione del socio/consorziato e ai suoi effetti

  • art. 2289 c.c.

    richiamato per sostenere che la liquidazione della quota non sarebbe possibile in pendenza di liquidazione dell'ente

  • art. 2614 c.c.

    richiamato per distinguere il fondo consortile dai risultati economici dell'attività svolta

  • art. 2267 c.c.

    richiamato dalla ricorrente con riguardo alla responsabilità/legittimazione nei rapporti interni

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato sulla dedotta necessità di integrazione del contraddittorio o litisconsorzio

  • art. 2615 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità e agli effetti degli atti compiuti dal consorzio

  • artt. 115 c.p.c.

    la censura sulla valutazione delle prove è stata ritenuta inammissibile perché volta a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito

  • artt. 116 c.p.c.

    come per l'art. 115 c.p.c., non consente in cassazione una diversa lettura del compendio probatorio

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di consulenza tecnica d'ufficio

Massime di principio

  • Nel consorzio tra imprese, la titolarità dei crediti derivanti da una commessa e l'imputazione dei relativi risultati economici non si risolvono in astratto sulla base di una singola clausola statutaria, ma richiedono l'accertamento concreto della funzione economica dell'assetto consortile e delle modalità effettive di svolgimento del rapporto.
  • L'interpretazione del contratto o dello statuto non può essere atomistica: le clausole devono essere lette nel loro complesso e coordinate tra loro, attribuendo a ciascuna il senso che emerge dall'intero atto e dal comportamento successivo delle parti.
  • Il c.d. ribaltamento di costi e ricavi tra consorzio e consorziate va deciso in base alla concreta struttura dell'operazione: se il consorzio svolge mera funzione strumentale e mutualistica, i risultati economici sono imputabili alle consorziate; se invece acquisisce autonomamente una commessa e la esegue in proprio, l'imputazione può restare in capo al consorzio.
  • In cassazione non è sindacabile la mera rivalutazione delle prove o dei documenti, salvo che si denunci una vera violazione delle regole legali di interpretazione o un omesso esame di un fatto decisivo.
  • Quando una sentenza di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e non impugnata, il ricorso non può essere accolto se non ne colpisce anche quella base argomentativa.

Come è indicizzato

MaterieMandatoAmministratoriImpugnazioni
RamiContrattiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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