Cassazione Penale, Sentenza n. 45798/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello lamentando la violazione dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689: contestano la nullità della decisione per omissione della valutazione delle condizioni per la sostituzione della pena detentiva con le sanzioni sostitutive brevi e per non aver avvisato le parti, ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., della possibilità di essere ammessi a espiare la pena con tali sanzioni.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice eserciti un potere discrezionale circa l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e che l'omissione dell'avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p. non determina automaticamente la nullità della sentenza, presupponendo piuttosto un'implicita valutazione dell'insussistenza dei requisiti per la sostituzione. Inoltre ha statuuto che il giudice d'appello non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di una specifica e motivata richiesta nell'atto di appello (limite stabilito dall'art. 597, comma 5, c.p.p.) e che, nel caso di concordato in appello, la sostituzione della pena può essere oggetto dell'accordo solo se esplicitamente prevista: nella fattispecie non risultava alcuna richiesta formale di sostituzione né nel patto ratificato né nel verbale d'udienza, per cui non sussisteva l'obbligo per la Corte d'appello di pronunciarsi o di motivare l'insussistenza dei presupposti. Sono state inoltre imposte ai ricorrenti le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689
La sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive non costituisce un diritto dell'imputato: il ricorso alla misura è rimesso alla discrezionalità del giudice e richiede una esplicita valutazione/istanza per essere applicata.
art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
L'omissione dell'avviso previsto non comporta automaticamente la nullità della sentenza quando il giudice abbia implicitamente ritenuto non sussistenti i presupposti per la sostituzione; l'assenza dell'avviso può essere interpretata come valutazione negativa del requisito di ammissibilità.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Limita il potere del giudice d'appello di modificare la pena: il giudice d'appello non può applicare d'ufficio sanzioni sostitutive in assenza di una specifica e motivata richiesta nell'atto di appello, eccezion fatta per gli ambiti tassativamente previsti dalla norma.
art. 58, legge n. 689/1981
Richiamata come quadro normativo delle sanzioni sostitutive: delimita il potere discrezionale del giudice in materia di sostituzione delle pene detentive brevi.
art. 444, comma 1, cod. proc. pen. (e modifiche d.lgs. 150/2022)
Nel patteggiamento (e nel concordato in appello) la pena sostituita può essere oggetto dell'accordo; il giudice è vincolato al contenuto dell'accordo e non può sostituire d'ufficio la pena con sanzioni diverse se tale sostituzione non è stata esplicitamente richiesta/prevista dalle parti.
art. 20-bis, cod. pen.
Elenca le nuove sanzioni sostitutive previste dal legislatore: la Corte ha ritenuto che la mancata richiesta delle parti rispetto a tali misure esclude ogni obbligo motivazionale del giudice circa l'insussistenza dei requisiti per la sostituzione.
art. 110 cod. pen. e art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43
Norme penali relative alla responsabilità contestata in primo grado; citate nel capo di imputazione e nella ricostruzione dei reati per cui sono state inflitte le pene.
Massime di principio
- La concessione di sanzioni sostitutive per pene detentive brevi è discrezionale: non costituisce un diritto dell'imputato e spetta al giudice valutare la sussistenza dei presupposti.
- L'omissione dell'avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p. non determina automaticamente la nullità della sentenza quando il giudice implicitamente valuta che i presupposti per la sostituzione non ricorrono.
- Per ottenere la sostituzione della pena in sede di appello o in un concordato, la richiesta deve risultare esplicitamente e motivatamente nell'atto di appello o nell'accordo: il giudice d'appello non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di tale richiesta.
- Nel patteggiamento o concordato, il giudice è vincolato al contenuto negoziale: se le parti non includono la richiesta di sostituzione della pena, il giudice non può sostituire la pena d'ufficio senza rendere la decisione difforme dall'accordo.
- Per la difesa: è consigliabile inserire espressamente e verbalmente, nel patteggiamento o nell'appello, la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive e motivarne la necessità, onde evitare che il giudice ometta la valutazione per mancanza di istanza formale.
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