Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 529/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, notificata all’amministrazione e concernente il riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per le annualità indicate nella sentenza. Ha dedotto l’avvenuto decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, documentando che il Ministero, tramite il gestore Sogei S.p.A., aveva accreditato nel borsellino elettronico della carta del docente l’importo riconosciuto dalla sentenza, mediante emissione del relativo voucher.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’amministrazione ha dato effettiva esecuzione alla sentenza ottemperanda e ha integralmente soddisfatto il credito della ricorrente. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in applicazione del principio di soccombenza, poiché l’esecuzione è intervenuta con ingiustificato ritardo e soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, mediante il quale è stata richiesta l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la norma sostanziale che fonda il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni rilevante per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR dà atto del suo decorso prima della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione dimostra di avere integralmente eseguito il comando contenuto nel giudicato e di avere soddisfatto la posizione sostanziale riconosciuta al ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • L’esecuzione tardiva del giudicato, intervenuta soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza e senza giustificazione, comporta la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio anche se la domanda di ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta soddisfazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.