Sentenza n. 529/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, notificata all’amministrazione e concernente il riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per le annualità indicate nella sentenza. Ha dedotto l’avvenuto decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel corso del giudizio ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, documentando che il Ministero, tramite il gestore Sogei S.p.A., aveva accreditato nel borsellino elettronico della carta del docente l’importo riconosciuto dalla sentenza, mediante emissione del relativo voucher.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’amministrazione ha dato effettiva esecuzione alla sentenza ottemperanda e ha integralmente soddisfatto il credito della ricorrente. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in applicazione del principio di soccombenza, poiché l’esecuzione è intervenuta con ingiustificato ritardo e soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 250,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, mediante il quale è stata richiesta l’esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la norma sostanziale che fonda il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni rilevante per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR dà atto del suo decorso prima della proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione dimostra di avere integralmente eseguito il comando contenuto nel giudicato e di avere soddisfatto la posizione sostanziale riconosciuta al ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L’esecuzione tardiva del giudicato, intervenuta soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza e senza giustificazione, comporta la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio anche se la domanda di ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta soddisfazione.
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