Cassazione Penale, Ordinanza n. 26755/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per ricettazione. I primi, secondo, terzo e quinto motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità e di qualificazione giuridica, anche con riferimento alle circostanze, ma la Corte li ha ritenuti generici, meramente reiterativi e non correlati alle argomentazioni della sentenza impugnata, perché in sostanza miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti. Il quarto e il sesto motivo censuravano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché il trattamento sanzionatorio, inclusa la mancata applicazione delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-bis c.p.; anche tali censure sono state giudicate prive di specificità e inammissibili, poiché la Corte territoriale aveva già valorizzato la gravità del fatto, le modalità dell'azione e l'assenza di elementi positivamente valutabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la decisione di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ribadito che, in tema di ricettazione, risponde chi sia trovato nella disponibilità di refurtiva e non offra una spiegazione attendibile della provenienza del bene, in assenza di elementi che colleghino il possesso alla commissione del furto; ha altresì richiamato il principio per cui la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se frutto di illogicità o arbitrarietà manifeste.
Norme richiamate
i motivi di ricorso devono essere specifici, correlati alla motivazione della decisione impugnata e sorretti da puntuali ragioni di diritto; la loro mancanza comporta inammissibilità.
la particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il giudice di merito valorizzi gravità del fatto, modalità dell'azione e assenza di elementi ulteriori positivamente apprezzabili.
la doglianza sulla circostanza attenuante comune è inammissibile se non si confronta con la motivazione di merito che l'ha implicitamente o esplicitamente esclusa.
le attenuanti generiche sono rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione con censure generiche.
la graduazione della pena deve rispettare i criteri legali di commisurazione ed è sindacabile in cassazione solo in caso di arbitrio o illogicità manifesta.
la determinazione della pena deve essere coerente con i parametri di gravità del reato e capacità a delinquere, apprezzati dal giudice di merito.
la ricettazione sussiste quando l'imputato sia trovato in possesso di refurtiva e non fornisca una spiegazione attendibile della provenienza, in assenza di elementi che colleghino il possesso al furto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure che si limitano a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o a proporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se non indicano specifici travisamenti decisivi e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando il motivo è generico, ma anche quando non è correlato alle effettive ragioni poste a fondamento della decisione di merito.
- In tema di ricettazione, la disponibilità di beni provenienti da furto, unita all'assenza di una spiegazione attendibile della loro provenienza, può integrare il presupposto della responsabilità penale, salvo che emergano elementi idonei a collegare il possesso alla commissione del furto.
- La particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche non sono riconoscibili in sede di legittimità sulla base di censure astratte o reiterative, specie quando il giudice di merito abbia motivato sul disvalore del fatto e sull'assenza di elementi favorevoli.
- La determinazione della pena e il bilanciamento delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è sufficiente e non manifestamente illogica.
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