Cassazione Penale, Ordinanza n. 01467/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per una contravvenzione stradale. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la Corte di merito avrebbe omesso di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione prima della decisione di secondo grado, richiamando l'art. 161, comma 2, c.p. La doglianza si fondava sull'assunto che, al momento della sentenza d'appello, il termine prescrizionale fosse già decorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte di appello aveva già spiegato che, considerando un periodo di sospensione della prescrizione pari a dieci mesi e due giorni, la prescrizione sarebbe maturata solo dopo la pronuncia di secondo grado. Ha inoltre osservato che il fatto era stato commesso il 26 marzo 2018, quindi dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017; pertanto, alla data della sentenza di appello del 23 gennaio 2024 il termine di prescrizione non era ancora decorso, dovendosi computare anche la sospensione di un anno e sei mesi prevista dalla c.d. legge Orlando. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Disposizione incriminatrice contestata all'imputato, relativa a una contravvenzione stradale non meglio specificata nel testo oltre al richiamo normativo.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla prescrizione; la Corte non accoglie la censura perché, in concreto, il termine non era ancora maturato alla data della sentenza d'appello.
Richiamata come disciplina applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017; comporta il computo del periodo di sospensione della prescrizione tra primo e secondo grado.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di prescrizione è inammissibile quando la ricostruzione del giudice di merito esclude, con motivazione congrua, che il termine fosse già spirato prima della decisione impugnata.
- Ai fini della prescrizione occorre verificare il momento di commissione del fatto e la disciplina temporale applicabile; per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 deve essere computato il periodo di sospensione della prescrizione tra primo e secondo grado.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
- Quando il termine prescrizionale non è decorso alla data della sentenza di appello, non può essere pronunciata l'estinzione del reato per prescrizione in sede di legittimità.
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