Cassazione Civile, Sentenza n. 19814/2020 del 22/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione di un alloggio assegnatogli con patto di futura vendita. La Corte d'appello aveva escluso l'usucapibilità sostenendo che l'immobile rientrava nel patrimonio indisponibile del Comune di Riposto in relazione a un intervento di edilizia pubblica (Legge n.605/1966) e che il procedimento amministrativo di declassificazione/trasferimento non si era mai concluso; il ricorrente deduceva inoltre vizi di motivazione e violazioni processuali (tra cui omissione di esame della genericità dell'appello di R.F.I. e valutazione dei registri immobiliari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile una censura per mancata riproduzione dell'atto di appello e infondati gli altri motivi: l'immobile è rimasto nel patrimonio indisponibile del Comune poiché il procedimento complesso previsto dalla legge (convenzione tra Comune e Azienda Autonoma/R.F.I.) non si è mai perfezionato; la delibera comunale di rinuncia all'accessione non ha declassato automaticamente il bene; la detenzione derivante dal patto di futura vendita è qualificata come detenzione e non come possesso utile ad usucapione in assenza di atto di interversione. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio di legittimità (liquidate complessivamente in C 7.200, di cui C 200 per esborsi, a favore di R.F.I. e in C 6.200, di cui C 200 per esborsi, a favore dell'I.A.C.P., oltre accessori), e la Corte ha rilevato l'eventuale obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360 n.3
Fondamento della censura in cassazione per violazione di legge: la Corte ha esaminato i motivi ricorsuali attinenti a violazione di norme sostanziali e processuali ai sensi di tale disposizione.
Codice di procedura civile, artt. 342 e 343
Riferiti nella censura sul vizio di nullità dell'atto d'appello per indeterminatezza; la Cassazione ha rilevato che l'onere di riprodurre nel motivo il testo dell'atto impugnato spettava al ricorrente.
Norma sul diritto di accessione; la Corte ha ritenuto che la sola deliberazione comunale di rinuncia non produceva il trasferimento della proprietà o la declassificazione automatica del bene.
Legge n. 605/1966, art. 6 (ed artt. 6 e 8 richiamati)
Regime speciale per edifici realizzati nell'ambito di programmi di edilizia ferroviaria/edilizia popolare: la Cassazione ha ritenuto che il trasferimento della patrimonialità avviene solo a conclusione del complesso procedimento amministrativo e non automaticamente.
Dottrina dell'interversio possessionis: la Corte ha ricordato che il promissario acquirente resta detentore e non possessore utile ad usucapione salvo prova di atto di interversione ai sensi di tale norma.
Codice civile, artt. 828 e 830
Principio che i beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla destinazione pubblica se non nei modi stabiliti dalla legge; la sentenza applica tale principio per escludere l'usucapione.
Legge 30 marzo 1965, n. 225, art. 1
Citata a titolo di analogia con precedenti giurisprudenziali su beni costruiti con contributi pubblici: la norma non declassifica automaticamente il bene, l'assegnazione determina l'effetto traslativo.
Riguarda la trascrizione nei registri immobiliari: la Corte ha osservato che la nota di trascrizione è un elemento e non una prova autonoma e determinante della titolarità.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
Norma sui contributi unificati: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- I beni inclusi nel patrimonio indisponibile di un ente pubblico non sono acquisibili per usucapione fino a quando non intervenga la declassificazione formale o il completamento dell'iter amministrativo che realizza il trasferimento patrimoniale.
- La semplice delibera o condotta dell'ente (es. rinuncia al diritto di accessione) non declassifica automaticamente un bene pubblico: occorre l'atto formale previsto dalla legge o il perfezionamento della procedura complessa.
- Chi occupa un immobile in virtù di un patto di futura vendita o di una assegnazione con effetti obbligatori è, di norma, detentore e non possessore utile ad usucapione; per trasformare la detenzione in possesso è necessario un atto di interversione conforme all'art.1141 c.c.
- Le annotazioni/trascrizioni nei registri immobiliari costituiscono elementi di valutazione ma non prova automatica e definitiva della titolarità dei diritti reali.
- In sede di cassazione, la denuncia di nullità o di indeterminatezza dell'atto introduttivo impone al ricorrente di riportare e riprodurre nel motivo gli elementi essenziali dell'atto impugnato; la mancata riproduzione può determinare l'inammissibilità della censura.
- Se l'intervento pubblico non si realizza concretamente e il bene resta abbandonato in modo prolungato, può configurarsi la possibilità di riconsiderare la prevalenza dell'interesse pubblico; la prova di tale situazione spetta al soggetto che la invoca.
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