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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11409/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per lesioni aggravate. Con il primo motivo ha denunciato l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione nella valutazione della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa, contestando che tali dichiarazioni fossero state ritenute attendibili e idonee a fondare la responsabilità. Con il secondo motivo ha dedotto un vizio motivazionale sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'eccessività della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentita la censura che tendeva a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'attendibilità della persona offesa, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo e logico la decisione. Ha inoltre reputato manifestamente infondato il motivo relativo alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, rilevando che la motivazione di merito era adeguata e che non occorre dare conto di tutti gli elementi prospettati dalle parti, ma solo di quelli ritenuti decisivi. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alla regola di riscontro esterno prevista per la valutazione delle dichiarazioni del coimputato o del correo; possono essere poste da sole a base dell'affermazione di responsabilità, purché il giudice verifichi credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca con motivazione rigorosa.

  • art. 62-bis c.p.

    Nel negare le attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi che mirano a una nuova valutazione del merito o a una diversa lettura della prova non sono consentiti in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una rivalutazione del compendio probatorio o una sostituzione del proprio giudizio a quello del merito.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente vagliate quanto a credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, fondare da sole l'affermazione di responsabilità penale; il riscontro esterno non è imposto dall'art. 192, comma 3, c.p.p.
  • Quando la persona offesa si costituisce parte civile, è opportuno un riscontro ulteriore delle sue dichiarazioni, ma tale esigenza resta sul piano dell'opportunità e non di un automatismo di inutilizzabilità o inutilizzabilità probatoria.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessaria una confutazione analitica di ogni circostanza allegata dalle parti.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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