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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40951/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento che aveva inflitto 9 mesi di reclusione (pena base 6 mesi, aumentata per recidiva e art. 81 cpv., poi ridotta per il rito) per resistenza, lesioni aggravate e interruzione di pubblico servizio. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge sostenendo che l'aumento per recidiva è illegale ai sensi dell'art. 99, comma 6 c.p., perché il cumulo delle condanne pregresse era costituito da sanzioni pecuniarie (una contravvenzionale e una multa per delitto non colposo) e quindi l'incremento avrebbe dovuto essere pecuniario e non in termini di pena detentiva; inoltre si contestava l'applicabilità della recidiva rispetto a precedenti contravvenzionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. (limitazioni delle impugnazioni contro sentenze di patteggiamento). Ha ritenuto che il motivo dedotto attenga a vizi del calcolo intermedio della pena e non a un'illegalità della pena nella sua specie o nei limiti edittali. Sul punto di fatto la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva due precedenti, di cui uno relativo a delitto non colposo (minaccia) e dunque la recidiva specifica infraquinquennale è stata correttamente contestata e applicata; l'aumento per recidiva è stato effettuato sulla pena base, come aggravante, e non è risultato eccedere i limiti edittali che integrerebbero una pena illegale. Sono state inoltre respinte le istanze di applicazione analogica del criterio di "pena unica progressiva per moltiplicazione" (Sez. U. Giglia) perché la recidiva è qualificata come aggravante e non come autonoma pluralità di reati da unificare quoad poenam. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limita le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento ai soli motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena; errori nel calcolo intermedio della pena non rientrano nei motivi ammissibili.

  • art. 99, comma 6 c.p.

    Richiamato dalla difesa come criterio di temperamento per impedire che l'aumento per recidiva superi il cumulo delle pene pregresse; la Corte ha osservato che l'argomentazione tende a un limite interno all'applicazione della recidiva ma che, nel caso concreto, non sussisteva violazione perché i precedenti includevano un delitto non colposo e l'aumento non ha prodotto una pena illegale.

  • art. 135 c.p.

    Norma sul ragguaglio delle pene eterogenee (convertire incrementi detentivi in pecuniari se necessario); la Corte ha ricordato che, ove applicabile il criterio mitigatore dell'art. 99, comma 6, occorrerebbe comunque il ragguaglio ex art. 135, ma ha ritenuto la questione inapplicabile nel caso perché la recidiva è aggravante e non comparabile alla fattispecie della sentenza Giglia.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e l'imposizione della somma alla cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte alla parte ricorrente.

  • art. 25 Cost. / art. 27 Cost. / art. 111 Cost. / norme convenzionali (art.7 CEDU, art.49 Carta di Nizza)

    Riferimenti costituzionali e internazionali usati per delimitare la nozione di "pena illegale" e distinguere tra illegalità della pena (violazione del principio di legalità/limiti edittali) e vizi del calcolo o della motivazione (rilevanti ai sensi dell'art.111 Cost.).

Massime di principio

  • Gli impugnativi contro sentenze di patteggiamento sono fortemente limitati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.: sono ammissibili solo motivi riguardanti la volontà dell'imputato, la mancata correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena; errori nei passaggi intermedi di calcolo della pena, anche se macroscopici, sono in genere inammissibili.
  • Deve essere distinta la "pena illegale" (es.: specie di pena diversa da quella prevista o superamento dei limiti edittali) dagli errori di calcolo o di motivazione che riguardano la determinazione quantitativa della pena: i primi consentono impugnazione per illegittimità della pena, i secondi rientrano nella legalità processuale e sono spesso inammissibili in sede di patteggiamento.
  • La recidiva è qualificata come aggravante che incrementa la pena base: il suo aumento si applica sulla pena base e deve rispettare i limiti edittali; quando i precedenti includono un delitto non colposo e la recidiva è specifica infraquinquennale, la sua applicazione è generalmente legittima.
  • Nel caso di pene eterogenee pregresse (pecuniarie vs detentive) la trasformazione dell'aumento in pena pecuniaria richiede l'applicazione del ragguaglio ex art. 135 c.p. e, se invocato, va valutata con attenzione; tuttavia il criterio previsto per la "pena unica progressiva" (Sez. U. Giglia) non è automaticamente applicabile per la recidiva, che resta aggravante e si calcola sulla pena base.
  • Se si contesta l'illegittimità della pena, è necessario dimostrare che la pena inflitta è ontologicamente diversa da quella prevista dalla legge o supera i limiti edittali; semplici divergenze nella modulazione degli aumenti o delle diminuzioni non bastano a far dichiarare la pena illegale.

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