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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38975/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Tre soggetti avevano convenuto in giudizio la società promittente venditrice chiedendo l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. di un preliminare di compravendita immobiliare stipulato anni prima per il trasferimento di tre immobili. Nel corso del giudizio la società è fallita e il curatore ha dichiarato di volersi sciogliere dal contratto ai sensi dell'art. 72 l.fall. I giudici di merito hanno negato il trasferimento: il tribunale ha valorizzato lo scioglimento del curatore, mentre la corte d'appello ha escluso la possibilità di scioglimento dopo la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., ma ha ritenuto non provato il pagamento del prezzo, non attribuendo alla quietanza rilasciata dalla società fallita efficacia vincolante verso la curatela. Con il ricorso per cassazione i promissari acquirenti hanno dedotto, con quattro motivi, la violazione degli artt. 2735 c.c., 115, 116, 183 e 232 c.p.c., sostenendo che la quietanza dovesse valere come confessione o comunque come prova del pagamento, che la contumacia della società e la mancata risposta all'interrogatorio formale dovessero giovare a loro favore, e che la corte territoriale avesse mal valutato il materiale istruttorio e omesso di considerare profili di contraddittorio e di adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso, in via preliminare, l'inesistenza della notificazione del ricorso al controricorrente, qualificando l'eventuale vizio come semplice nullità sanata dalla notifica del controricorso e dalla difesa nel merito. Nel merito, ha confermato che la quietanza rilasciata dalla società poi fallita non ha efficacia di confessione stragiudiziale vincolante nei confronti del fallimento, poiché il curatore rappresenta la massa dei creditori ed è soggetto processuale distinto dal fallito. Ha inoltre affermato che il pagamento del prezzo doveva essere provato nei confronti della curatela e che la contumacia della società in bonis e il mancato interrogatorio formale non potevano pregiudicare il fallimento. Due motivi sono stati ritenuti infondati e uno inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi; è stata dichiarata inammissibile anche la censura sul contraddittorio per novità della questione non adeguatamente dedotta nei gradi di merito. Conseguentemente è stata confermata la decisione di merito che aveva negato l'esecuzione specifica del preliminare per difetto di prova del pagamento del prezzo. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    "trasferimento della proprietà"; "sentenza che tenesse luogo del contratto non concluso"

    L'azione di esecuzione specifica del preliminare presuppone la prova dei presupposti per pronunciare la sentenza sostitutiva del contratto definitivo, tra cui, nel caso concreto, il pagamento del prezzo ove dedotto come già avvenuto.

  • art. 72 l. fall.

    "volontà di sciogliersi dal contratto preliminare di compravendita"

    Il curatore può manifestare la volontà di scioglimento dal contratto preliminare, ma la questione della sua efficacia va valutata nel rapporto con l'eventuale trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., pur restando decisivo, nel caso, il difetto di prova del pagamento.

  • art. 2735 c.c.

    "confessione stragiudiziale"; "quietanza"

    La quietanza rilasciata dal fallito non ha efficacia confessoria vincolante nei confronti del fallimento, perché il curatore è parte processuale distinta dal fallito e rappresenta la massa dei creditori.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione da parte della società poi fallita non esonera la parte attrice dall'onere di provare il pagamento nei confronti della curatela.

  • art. 116 c.p.c.

    La contumacia del convenuto non vale di per sé come argomento di prova; il giudice deve valutare il complesso degli elementi istruttori.

  • art. 183 c.p.c.

    La doglianza relativa al contraddittorio e alle richieste istruttorie è stata reputata inammissibile perché nuova e non specificamente dedotta nei gradi di merito.

  • art. 232 c.p.c.

    "facoltà" di ritenere come ammessi i fatti dedotti

    La mancata risposta all'interrogatorio formale non produce automaticamente confessione, ma consente solo al giudice di valutare i fatti come ammessi se vi sono altri elementi di prova.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    "raggiungimento dello scopo"

    La nullità della notificazione è sanata se la parte destinataria si costituisce e svolge difese nel merito.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Un motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La quietanza rilasciata dal debitore in bonis non ha efficacia di confessione stragiudiziale vincolante nei confronti del fallimento, perché la curatela rappresenta una parte processuale distinta dal fallito e tutela la massa dei creditori.
  • Quando il rapporto processuale si instaura o prosegue contro il fallimento, il pagamento allegato dalla parte attrice deve essere provato nei confronti della curatela; la contumacia del fallito o la sua mancata risposta all'interrogatorio formale non possono sostituire tale prova.
  • La contumacia non ha valore probatorio automatico e non esonera la controparte dall'onere della prova, salvo espressa previsione di legge; l'interrogatorio formale non determina da solo confessione, ma solo una possibile valutazione discrezionale del giudice in presenza di ulteriori elementi.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata o che prospetti questioni nuove non adeguatamente dedotte e documentate nei gradi di merito.
  • La nullità della notificazione del ricorso è sanata dalla costituzione del destinatario e dalla difesa nel merito, secondo il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto processuale.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiImmobiliareFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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