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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26307/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 29/02/2024 che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., sostenendo la nullità del provvedimento per carenza di motivazione circa la persistenza delle esigenze cautelari. In particolare si è dedotto: a) il venir meno delle esigenze cautelari alla luce della definizione del processo (sentenza del 01/12/2023) e della riqualificazione della fattispecie; b) la mancata attualità del rischio in considerazione del rispetto costante delle prescrizioni imposte dall'obbligo; c) la ridimensionata posizione personale in seguito allo "smantellamento" del sistema di spaccio emerso nel giudizio che ha definito il processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Napoli avesse valutato correttamente, nel rispetto del principio devolutivo, gli elementi pertinenti (tempo trascorso e comportamento dell'imputato) e che tali circostanze non incidessero sulla gravità dei fatti. La Corte ha inoltre ribadito principi consolidati: il mero decorso del tempo e l'osservanza delle prescrizioni non sono di per sé idonei a dimostrare la cessazione delle esigenze cautelari; il "tempo silente" va valutato al momento dell'applicazione della misura (art. 292), ma non costituisce di per sé fatto sopravvenuto idoneo alla revoca (art. 299). Per effetto della pronuncia, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, quinto comma

    Il reato concreto (detenzione e cessione di stupefacenti) è la fattispecie alla base della misura cautelare applicata; la gravità del fatto è stata richiamata come elemento centrale per la valutazione della persistenza delle esigenze cautelari.

  • cod. proc. pen., art. 274 co.1 lett. a), b), c)

    Le esigenze cautelari di cui all'art. 274 (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato) devono essere valutate per la revoca; la Corte ha ritenuto che le circostanze dedotte dal ricorrente non abbiano inciso su tali esigenze.

  • cod. proc. pen., art. 292 co.2 lett. c) e c) bis

    Imposizione dell'obbligo motivazionale al giudice che dispone la misura; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse compiuto adeguata valutazione e motivazione rispetto agli elementi devoluti.

  • cod. proc. pen., art. 310

    Norma che disciplina l'appello contro provvedimenti in materia cautelare; il ricorso in Cassazione impugnava un provvedimento deciso ex art. 310 e la Corte ha valutato la correttezza della decisione di merito.

  • cod. proc. pen., art. 299

    Regola sulla revoca delle misure cautelari: la Corte ha sottolineato che non è richiesta la valutazione del "tempo silente" ai fini della revoca, diversamente da quanto previsto per l'adozione iniziale della misura.

  • cod. proc. pen., art. 292 comma 1 lett. c)

    Va valutato il "tempo silente" dal giudice che applica la misura cautelare; la sentenza distingue l'operatività di questa valutazione (momento applicativo) dalla sua rilevanza ai fini della revoca.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Fondamento normativo per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per il profilo di colpa riscontrato nel ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, "Barbaro" (Rv. 278999)

    Precedente richiamato per il principio secondo cui il tempo trascorso non costituisce, di per sé, fatto sopravvenuto idoneo a far venire meno le originarie esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo trascorso dall'applicazione di una misura cautelare non è di per sé sufficiente a dimostrare la cessazione delle esigenze cautelari; occorre che emerga un fatto sopravvenuto rilevante.
  • Il rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare (es. obblighi di presentazione) costituisce comportamento dovuto e non produce automaticamente l'affievolimento delle esigenze cautelari, salvo elementi concreti e nuovi.
  • Per ottenere la revoca di una misura cautelare è necessario allegare e dimostrare fatti nuovi e concreti che incidano sulla valutazione del pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione del reato; rilievi meramente processuali o generici risultano inadeguati.
  • Il giudice che applica una misura deve valutare il cosiddetto "tempo silente"; tuttavia, in sede di revoca, la valutazione richieste segue criteri più rigorosi e non può limitarsi al solo decorso del tempo.
  • Quando si impugna una decisione cautelare è importante formulare motivazioni precise e documentare il carattere sopravvenuto e determinante dei fatti invocati, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare sanzioni per il ricorrente.

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