Sentenza n. 2644/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Patti n. 487/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23 e 2023/24 e condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Patti, pubblicata il 13 marzo 2025, deducendo che il Ministero non vi aveva dato spontanea esecuzione, benché il titolo fosse stato ritualmente notificato e fosse passato in giudicato. Ha chiesto l’ordine di integrale adempimento, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché le spese del giudizio. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che sussistevano i presupposti dell’ottemperanza: il titolo esecutivo era stato notificato ed era passato in giudicato, era decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risultava l’integrale adempimento del Ministero. La ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza; spettava quindi all’Amministrazione provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi, ma essa non si è costituita e non ha fornito tale prova. Il Ministero è stato ordinato a eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega anche a un dirigente o funzionario di altre articolazioni ministeriali e con termine di sessanta giorni dalla segnalazione dell’inutile decorso del primo termine. Il commissario può utilizzare i capitoli di spesa destinati allo scopo o altri capitoli disponibili secondo buona amministrazione, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. La penalità di mora è stata negata, perché la nomina del commissario è stata ritenuta misura idonea a soddisfare la pretesa. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Avendo la ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a., incombeva sull’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto, ma questa neppure si è costituita in giudizio.
La prova del titolo giudiziale passato in giudicato e non adempiuto dimostra il fatto costitutivo dell’azione di ottemperanza; spetta all’Amministrazione provare l’eventuale inefficacia o estinzione del diritto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Non si ritiene di dover comminare la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., integrando la nomina del commissario ad acta misura idonea a garantire la satisfattività della pretesa della ricorrente.
La penalità di mora può essere negata quando il giudice ritenga che la nomina del commissario ad acta sia, nel caso concreto, una misura sufficiente a garantire il soddisfacimento della pretesa.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge a supporto della chiesta ottemperanza, essendo la pretesa della ricorrente fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, essendo decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non constando, per converso, che il Ministero abbia integralmente adempiuto a quanto disposto in sentenza.
L’ottemperanza è procedibile, una volta decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, se il titolo esecutivo è stato notificato, è passato in giudicato e non risulta integralmente adempiuto.
Massime di principio
- Ai fini dell’ottemperanza, la parte che agisce deve provare il fatto costitutivo del diritto, costituito dal titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato e dalla mancata integrale esecuzione; spetta all’Amministrazione provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, attribuendogli i poteri necessari all’esecuzione e consentendogli di delegare l’attività a soggetti idonei anche appartenenti ad altre articolazioni della stessa amministrazione, senza che i rapporti gerarchici o le ordinarie attribuzioni degli uffici impediscano l’esercizio dell’incarico.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è necessaria quando il giudice ritenga che la nomina del commissario ad acta costituisca una misura adeguata a garantire l’integrale soddisfazione della pretesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 1077/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 5517/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 180/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 169/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →