Cassazione Civile, Ordinanza n. 21965/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui la Regione Lazio richiedeva a una compagnia aerea il pagamento dell’IRESA (imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) per il periodo 1 maggio-31 dicembre 2013, in relazione a tutti gli atterraggi e i decolli effettuati nel periodo considerato. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello della società contro il rigetto del ricorso originario. La compagnia proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in sette motivi, ma dopo l’instaurazione del giudizio prendeva atto dell’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione in senso sfavorevole alle proprie tesi e chiedeva di non proseguire il processo, domandandone l’estinzione con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di non voler proseguire il giudizio e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese del grado, rilevando che l’orientamento sfavorevole della giurisprudenza di legittimità si era formato solo successivamente alla proposizione del ricorso, su una questione allora nuova. La Corte ha infine escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ed è norma di stretta interpretazione.
Norme richiamate
IRESA (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)
viene indicata come base normativa dell’imposizione oggetto dell’avviso di accertamento, senza ulteriori sviluppi interpretativi nel provvedimento di estinzione
consente la declaratoria di estinzione del giudizio quando ricorrono i presupposti della rinuncia o comunque della volontà della parte di non coltivare il ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato è previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; non si applica alla declaratoria di estinzione ed è norma di stretta interpretazione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto la disciplina dell’ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte
Cass. n. 37146/2022
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 36479/2022
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 35988/2022
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 34000/2022
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 34001/2022
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 34002/2022
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 36439/2022
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 36235/2022
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 34730/2022
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 34729/2022
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 34259/2022
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 34253/2022
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 34249/2022
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 34228/2022
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 32774/2022
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 32763/2022
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 32760/2020
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 32775/2022
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 33230/2022
richiamata come parte dell’orientamento giurisprudenziale sopravvenuto sfavorevole alla tesi della ricorrente
Cass. n. 2921/2024
richiamata per affermare la natura eccezionale e di stretta interpretazione della disciplina sull’ulteriore contributo unificato
Cass. n. 34025/2023
richiamata per affermare la natura eccezionale e di stretta interpretazione della disciplina sull’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente dichiara espressamente di non voler proseguire il giudizio, la Corte può dichiarare l’estinzione del processo se sussistono i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c.
- L’estinzione del giudizio consente la compensazione delle spese quando la scelta di abbandonare l’impugnazione sia giustificata dal sopravvenire di un orientamento di legittimità sfavorevole su una questione allora ancora nuova.
- L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non è estensibile per analogia alla declaratoria di estinzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21802/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_civile · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21803/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_civile · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21804/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_civile · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21805/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_civile · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21806/2026 del 26/06/2026
- ordinanza_civile · 26 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 21807/2026 del 26/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →