Cassazione Civile, Sentenza n. 28088/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla trattenuta del 5% introdotta dall'art. 1, comma 4, lett. c) della l. 3 agosto 2007, n. 120, così come modificata dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. "Balduzzi"). L'ASST aveva operato una trattenuta pari al 5% sui compensi dei medici per le prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria (ALPI). I medici hanno contestato la legittimità di tale trattenuta ritenendola un prelievo diretto sul loro compenso, illegittimo in assenza di precedente accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale; la ASST sosteneva invece la possibilità di applicare la trattenuta ex lege.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'ASST (ricorrente). La Corte ha confermato e condiviso l'interpretazione della Corte d'appello: l'art. 1, comma 4, lett. c) va letto unitariamente e la somma pari al 5% del compenso del libero professionista costituisce una "quota" da tenere in conto nella determinazione degli importi/tariffe da corrispondere dall'assistito, da definire d'intesa con i dirigenti interessati e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale. Pertanto la trattenuta non può essere unilateralmente applicata direttamente sul compenso del medico in assenza del predetto accordo e non può trovare applicazione retroattiva nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della modifica normativa e la successiva contrattazione integrativa aziendale; la trattenuta può invece operare dopo l'accordo collettivo anche se non espressamente esplicitata nella tariffa, perché deve essere ritenuta ricompresa nella determinazione concordata degli importi. La Corte ha inoltre rilevato l'obbligo di buona fede e della sollecita definizione degli accordi per rendere operativa la finalità pubblica della misura. Il ricorso è stato respinto e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
art. 1, comma 4, lett. c) legge 3 agosto 2007, n. 120 (come modificato dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv. con modificazioni)
«definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito... Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa...»
La Corte interpreta la norma unitariamente: la percentuale del 5% è una "quota" da considerare nella determinazione degli importi/tariffe a carico dell'assistito, che devono essere definiti d'intesa con i dirigenti e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale. Non legittima una trattenuta unilaterale e retroattiva direttamente sul compenso dei medici in assenza di tale accordo; tuttavia la percentuale è obbligatoria e va applicata dopo la contrattazione anche se non espressamente menzionata nella tariffa.
art. 28, comma 5, legge 23 dicembre 1999, n. 488
«Le tariffe delle prestazioni libero-professionali... sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.»
La Corte utilizza questa previsione per richiamare la prassi per cui le tariffe sono determinate attraverso criteri contrattuali e aziendali e per confrontare la nuova "quota" del 5% con la quota già prevista dalla normativa precedente, a supporto dell'idea che l'onere sia da ricondurre alla determinazione tariffaria e non a un prelievo diretto e unilaterale sul compenso del professionista.
art. 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724
Riferimento alla contabilità separata per la gestione delle camere a pagamento e delle prestazioni ambulatoriali e all'obbligo del direttore generale di assumere provvedimenti in caso di disavanzo.
La Corte richiama la previsione della contabilità separata per sottolineare l'obbligo dell'azienda di programmare le iniziative finanziate dalla quota e di adeguare tariffe o servizi in caso di disavanzo, confermando la responsabilità dell'ente nella gestione della copertura dei costi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Citazione finale sulla sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (riguardante gli adempimenti relativi al deposito e pagamento per il ricorso in Cassazione).
Rilevata la sussistenza delle condizioni formali previste per il ricorso in Cassazione; la norma è richiamata per effetti processuali amministrativi connessi al procedimento.
Massime di principio
- La trattenuta del 5% prevista dall'art. 1, comma 4, lett. c) L. 120/2007 (come modificato dal d.l. 158/2012) è una quota da considerare nella determinazione degli importi/tariffe a carico dell'assistito e va disciplinata tramite intesa d'intesa con i dirigenti e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale; non è legittimo un prelievo unilaterale direttamente sul compenso del medico senza accordo.
- La misura non può essere applicata retroattivamente nella fase intercorrente tra l'entrata in vigore della norma modificata e la successiva contrattazione integrativa aziendale: eventuali applicazioni per il periodo anteriore richiedono un'espressa intesa o transazione tra le parti.
- Dopo la conclusione dell'accordo collettivo integrativo successivo all'introduzione della norma, la quota del 5% va ritenuta applicabile anche se non espressamente indicata nella tariffa, in quanto considerata ricompresa nella determinazione concordata degli importi.
- Le aziende sanitarie hanno l'obbligo di contabilità separata e di programmare gli interventi finanziati dalla quota; esiste un dovere di buona fede e di sollecita negoziazione volto a rendere operativa la finalità pubblica della trattenuta (prevenzione e riduzione liste d'attesa).
- In situazioni analoghe, il datore/ente non può modificare unilateralmente i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione; le controversie su trattenute illegittime possono dare diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute con rivalutazione e interessi.
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