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Sentenza

Sentenza del 15/03/2019 n. 7380 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo che fosse nulla perché gli atti presupposti, ossia l'atto di constatazione e quello di irrogazione delle sanzioni relativi allo sdoganamento di un'imbarcazione da diporto, non erano stati notificati direttamente alla società, ma soltanto allo spedizioniere doganale. La ricorrente ha inoltre contestato nel merito la debenza della sanzione, sostenendo la violazione del principio di tassatività degli illeciti tributari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica degli atti allo spedizioniere, poiché quest'ultimo agiva quale rappresentante diretto in dogana della società e non risultava che M. avesse comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza. Di conseguenza, gli atti presupposti dovevano considerarsi validamente notificati e, non essendo stati tempestivamente impugnati, il loro contenuto si era consolidato. Le contestazioni relative al merito della sanzione sono state quindi dichiarate inammissibili perché non più proponibili mediante l'impugnazione della cartella. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.300 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 43 del 1973, art. 40, commi 2 e 3 (Testo Unico delle Leggi Doganali)

    Ogni atto, provvedimento o decisione dell'amministrazione è validamente notificato al rappresentante, sempre che il rappresentato non abbia comunicato per iscritto alla dogana la cessazione della rappresentanza.

    Lo spedizioniere doganale munito di rappresentanza diretta può ricevere validamente, per conto del rappresentato, gli atti e le notifiche dell'amministrazione doganale. La notifica diretta alla società non è necessaria finché la rappresentanza non sia stata revocata o la sua cessazione non sia stata comunicata per iscritto alla dogana.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla notificazione dell'atto di contestazione e irrogazione delle sanzioni, ma la Corte ha ritenuto prevalente e decisiva la disciplina speciale sulla rappresentanza doganale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    È stato richiamato in tema di impugnazione degli atti tributari, ma la Corte ha escluso che la cartella potesse essere utilizzata per recuperare contestazioni relative ad atti presupposti già validamente notificati e non tempestivamente impugnati.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6

    La disposizione è stata invocata dalla società in relazione agli obblighi di comunicazione e conoscibilità degli atti tributari, senza però condurre all'accoglimento del ricorso, poiché la notifica al rappresentante era stata ritenuta legalmente efficace.

  • Art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa è stato ritenuto rispettato, poiché la notifica allo spedizioniere-rappresentante produceva gli stessi effetti della notifica al rappresentato e consentiva l'impugnazione tempestiva degli atti.

  • D.Lgs. n. 43 del 1973, art. 303

    La norma è stata richiamata per contestare nel merito la sanzione doganale. Tuttavia, tale questione non è stata esaminata perché l'atto sanzionatorio era divenuto definitivo per mancata tempestiva impugnazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando un soggetto conferisce a uno spedizioniere una rappresentanza diretta in dogana, gli atti dell'amministrazione doganale possono essere validamente notificati allo spedizioniere e non necessariamente anche al rappresentato.
  • La cessazione o revoca della rappresentanza deve essere comunicata per iscritto alla dogana; in mancanza, le notifiche effettuate al rappresentante continuano a essere efficaci.
  • La mancata impugnazione tempestiva dell'atto presupposto validamente notificato ne consolida il contenuto e impedisce, di regola, di contestarne il merito impugnando successivamente soltanto la cartella di pagamento.
  • Prima di contestare una cartella per omessa notifica degli atti presupposti, occorre verificare se tali atti siano stati notificati a un rappresentante legalmente autorizzato e se la rappresentanza risultasse ancora formalmente attiva.
  • La contestazione del merito della sanzione deve essere proposta nei termini contro l'atto che la irroga; non può essere normalmente recuperata in una fase successiva se quell'atto è divenuto definitivo.

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