Cassazione Penale, Sentenza n. 49318/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990: Tassone è gravemente indiziato di aver svolto il ruolo di "corriere" in due episodi di trasporto di cocaina (partite da 2 kg e 1 kg) per conto di Paolo Nirta nell'ambito di un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) insufficienza/fragilità degli indizi (nessun sequestro concretizzato, solo due viaggi, mancata dimostrazione della consegna e del pagamento); (2) errata interpretazione delle intercettazioni e possibilità che la merce fosse droga leggera; (3) inesistenza delle esigenze cautelari e carattere occasionale dell'attività di corriere, con mancanza di prova di un rapporto fiduciario stabile col fornitore; (4) sproporzione della misura carceraria rispetto ad alternative meno afflittive (arresti domiciliari con controllo, art. 275-bis).
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili per la maggior parte le censure dirette a una diversa valutazione dei fatti e degli indizi (primi tre motivi), confermando che la valutazione della gravità indiziaria e la decodificazione delle intercettazioni sono questioni di fatto riservate al giudice del merito, e trovando congrua la motivazione del Tribunale sulla sussistenza del fumus e delle esigenze cautelari. Tuttavia la Corte ha accolto il quarto motivo: ha ritenuto manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame che escludeva la possibilità di adottare misure meno afflittive (arresti domiciliari con i presidi previsti dall'art. 275-bis) nonostante l'attività di corriere comporti spostamenti che possono essere monitorati; per tale ragione ha annullato l'ordinanza limitatamente alla scelta della misura e ha rinviato al Tribunale di Messina per nuovo giudizio sulla misura cautelare (ai sensi dell'art. 309, 7° co.).
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: il ricorrente era gravemente indiziato di concorso nel traffico di stupefacenti (trasporto di cocaina) in qualità di corriere
Richiamato in ordine ai rimedi impugnatori; la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare, che ammette il ricorso quando è denunciata violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione): la Corte ha confermato che la valutazione dell'attualità del pericolo richiede un giudizio prognostico fondato su elementi concreti (modalità della condotta, personalità e contesto)
Regola l'applicabilità delle misure meno afflittive rispetto alla custodia cautelare: la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato l'insufficienza di tali misure nel caso concreto
Prevede strumenti di controllo (es. controllo elettronico) per la esecuzione degli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto che tali presidi avrebbero potuto essere considerati per soddisfare le esigenze cautelari
Modifica dell'art. 274: la Corte richiamata per ricordare che l'attualità del pericolo si valuta prognosticamente sulla base di elementi concreti
art. 309 cod. proc. pen., 7° comma
Norma richiamata per il rinvio al Tribunale di merito per nuovo giudizio sulla misura cautelare
Massime di principio
- In Cassazione le doglianze che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o degli indizi risultano in larga misura inammissibili: il giudizio di legittimità controlla la conformità giuridica e la manifesta illogicità della motivazione, non la rivalutazione integrale della prova.
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni (anche se cifrate) è questione di fatto riservata al giudice del merito; se la decodificazione è logicamente motivata e fondata su elementi (prezzi, linguaggio ricorrente, riscontri video), la Corte di legittimità non la riforma.
- L'assenza di sequestro materiale non esclude automaticamente la sussistenza di gravi indizi se esistono convergenze fra intercettazioni, riprese video, osservazioni e perquisizioni che ricompongono un quadro coerente.
- La sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) richiede motivazione prognostica basata su elementi concreti: frequenti contatti con la rete criminale, professionalità nell'esecuzione dei trasporti, precedenti specifici e rapporto fiduciario con il fornitore aumentano il rischio.
- La scelta della misura cautelare deve rispettare il principio di proporzionalità: il carcere è giustificato solo se le misure meno afflittive (arresti domiciliari con controlli e strumenti tecnici ex art. 275-bis) risultano concretamente inidonee a prevenire i pericoli indicati; il giudice deve spiegare perché tali misure non bastano.
- In casi di corriere che effettua spostamenti sul territorio, il Tribunale deve valutare concretamente la possibilità di monitoraggio e controllo degli spostamenti prima di ritenere l'unica opzione il carcere.
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