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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49318/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990: Tassone è gravemente indiziato di aver svolto il ruolo di "corriere" in due episodi di trasporto di cocaina (partite da 2 kg e 1 kg) per conto di Paolo Nirta nell'ambito di un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) insufficienza/fragilità degli indizi (nessun sequestro concretizzato, solo due viaggi, mancata dimostrazione della consegna e del pagamento); (2) errata interpretazione delle intercettazioni e possibilità che la merce fosse droga leggera; (3) inesistenza delle esigenze cautelari e carattere occasionale dell'attività di corriere, con mancanza di prova di un rapporto fiduciario stabile col fornitore; (4) sproporzione della misura carceraria rispetto ad alternative meno afflittive (arresti domiciliari con controllo, art. 275-bis).

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili per la maggior parte le censure dirette a una diversa valutazione dei fatti e degli indizi (primi tre motivi), confermando che la valutazione della gravità indiziaria e la decodificazione delle intercettazioni sono questioni di fatto riservate al giudice del merito, e trovando congrua la motivazione del Tribunale sulla sussistenza del fumus e delle esigenze cautelari. Tuttavia la Corte ha accolto il quarto motivo: ha ritenuto manifestamente illogica la motivazione del Tribunale del riesame che escludeva la possibilità di adottare misure meno afflittive (arresti domiciliari con i presidi previsti dall'art. 275-bis) nonostante l'attività di corriere comporti spostamenti che possono essere monitorati; per tale ragione ha annullato l'ordinanza limitatamente alla scelta della misura e ha rinviato al Tribunale di Messina per nuovo giudizio sulla misura cautelare (ai sensi dell'art. 309, 7° co.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale contestata: il ricorrente era gravemente indiziato di concorso nel traffico di stupefacenti (trasporto di cocaina) in qualità di corriere

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine ai rimedi impugnatori; la Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare, che ammette il ricorso quando è denunciata violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione): la Corte ha confermato che la valutazione dell'attualità del pericolo richiede un giudizio prognostico fondato su elementi concreti (modalità della condotta, personalità e contesto)

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Regola l'applicabilità delle misure meno afflittive rispetto alla custodia cautelare: la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato l'insufficienza di tali misure nel caso concreto

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Prevede strumenti di controllo (es. controllo elettronico) per la esecuzione degli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto che tali presidi avrebbero potuto essere considerati per soddisfare le esigenze cautelari

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Modifica dell'art. 274: la Corte richiamata per ricordare che l'attualità del pericolo si valuta prognosticamente sulla base di elementi concreti

  • art. 309 cod. proc. pen., 7° comma

    Norma richiamata per il rinvio al Tribunale di merito per nuovo giudizio sulla misura cautelare

Massime di principio

  • In Cassazione le doglianze che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti o degli indizi risultano in larga misura inammissibili: il giudizio di legittimità controlla la conformità giuridica e la manifesta illogicità della motivazione, non la rivalutazione integrale della prova.
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni (anche se cifrate) è questione di fatto riservata al giudice del merito; se la decodificazione è logicamente motivata e fondata su elementi (prezzi, linguaggio ricorrente, riscontri video), la Corte di legittimità non la riforma.
  • L'assenza di sequestro materiale non esclude automaticamente la sussistenza di gravi indizi se esistono convergenze fra intercettazioni, riprese video, osservazioni e perquisizioni che ricompongono un quadro coerente.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) richiede motivazione prognostica basata su elementi concreti: frequenti contatti con la rete criminale, professionalità nell'esecuzione dei trasporti, precedenti specifici e rapporto fiduciario con il fornitore aumentano il rischio.
  • La scelta della misura cautelare deve rispettare il principio di proporzionalità: il carcere è giustificato solo se le misure meno afflittive (arresti domiciliari con controlli e strumenti tecnici ex art. 275-bis) risultano concretamente inidonee a prevenire i pericoli indicati; il giudice deve spiegare perché tali misure non bastano.
  • In casi di corriere che effettua spostamenti sul territorio, il Tribunale deve valutare concretamente la possibilità di monitoraggio e controllo degli spostamenti prima di ritenere l'unica opzione il carcere.

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