Cassazione Penale, Sentenza n. 49310/2022 del 28/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto cassazione articolando tre censure: 1) contestazione della responsabilità per mancata prova della presenza dell'imputato nel laboratorio nei giorni dei fatti, sostenendo che le dichiarazioni del titolare erano una mera chiamata di correità senza riscontri; 2) mancata applicazione della riduzione della pena prevista per il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 442 c.p.p.; 3) eccessività della pena comminata (ammenda) rispetto al contesto personale e lavorativo dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso quanto ai profili che impongono nuova valutazione probatoria (prima e terza censura), avendo richiamato il divieto per la cassazione di riesaminare i fatti e le valutazioni di merito. Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza impugnata non aveva applicato la riduzione prevista per il rito abbreviato. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha rideterminato direttamente la pena in euro 1.500 di ammenda. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 442 cod. proc. pen.
Nel giudizio abbreviato, in caso di condanna la pena viene ridotta: per le contravvenzioni la diminuzione è della metà; la Corte ha ritenuto che tale riduzione dovesse essere applicata e non risultava esplicitamente considerata nella sentenza impugnata.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla responsabilità concorrente nei reati; la normativa è stata utilizzata per inquadrare la pluralità di soggetti coinvolti nella gestione del laboratorio.
legge 30 aprile 1962, n. 283, artt. 5 lett. b) e d) e 6
Norme in materia di igiene degli alimenti e delle bevande: i comportamenti e le condizioni igieniche contestate all'imputato sono stati qualificati alla luce di queste disposizioni, configurando la contravvenzione per violazioni delle norme igienico-sanitarie.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito riesaminare o riformulare la ricostruzione dei fatti: i motivi che si fondano su una diversa valutazione probatoria sono in gran parte inammissibili.
- Nel giudizio abbreviato il giudice deve tener conto della diminuzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p.; se la sentenza non mostra di avere applicato quella riduzione, la cassazione può annullare la parte relativa alla quantificazione della pena e rideterminarla o rinviare per nuovo calcolo.
- Quando la pena inflitta è al di sotto della misura media edittale non è necessaria una motivazione dettagliata sul perché sia stata scelta quella misura; è invece richiesta motivazione più estesa se la pena è significativamente superiore alla media.
- Le dichiarazioni di terzi (es. titolare) che chiamano in causa il dipendente come autore richiedono riscontri probatori specifici per assumere valore decisivo; tuttavia, la contestazione della valutazione di tali dichiarazioni in Cassazione è difficilmente percorribile se il giudice di merito ha già valutato la credibilità e l'influenza delle stesse.
- In situazioni analoghe è utile, in sede di impugnazione, concentrare i motivi di cassazione su profili di diritto (violazioni di legge, vizi di motivazione formale, omissioni) piuttosto che su rinnovata ricostruzione dei fatti.
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