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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49314/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di dissequestro dei beni posti sotto sequestro preventivo il 2 novembre 2021 nell'ambito di indagini per reati tributari relativi all'uso fraudolento di fatture per operazioni inesistenti (presunti profitti della società Power Tech). Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sosteneva competenza di Nocera Inferiore per la sede legale di Power Tech a Cava dei Tirreni o di Velletri per i fatti connessi a Grottaferrata); 2) mancata motivazione circa il fumus commissi delicti necessario al sequestro; 3) violazione di legge per la mancata indicazione del pericolo nel ritardo quale presupposto della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia del ricorrente, attesta dalla rinuncia espressa formulata dal difensore fiduciario. Pur non essendovi una dichiarazione formale di rinuncia resa direttamente dall'attuale ricorrente nel procedimento, il giudice ha ritenuto cessato l'interesse all'impugnazione e ha pronunciato l'inammissibilità senza esaminare il merito delle censure. Non sono state disposte condanne alle spese a carico del rinunziante.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, anche se manifestata dal difensore fiduciario, può determinare la cessazione dell'interesse e comportare l'inammissibilità del ricorso, con conseguente astensione del giudice dall'esame del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia non si procede a valutare le censure sostanziali; pertanto le questioni di merito (es. incompetenza territoriale, fumus commissi delicti, pericolo nel ritardo) rimangono inesaminate.
  • La pronuncia di inammissibilità per rinuncia non comporta automaticamente condanna alle spese a carico del rinunziante; il giudice può escluderla quando il ricorso non è stato esaminato nel merito per effetto della cessazione dell'interesse.
  • In situazioni analoghe, il ricorrente che intenda preservare l'impugnazione deve evitare che il proprio difensore formuli rinuncia senza conferma esplicita del cliente; è opportuno chiarire e documentare la volontà di rinunciare o, in caso contrario, opporsi tempestivamente alla rinuncia.
  • Se la rinuncia viene dedotta dal difensore ma il ricorrente contesta tale atto, è importante sollevare immediatamente la questione davanti al giudice competente per impedire la dichiarazione di inammissibilità basata sulla presunta cessazione dell'interesse.

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