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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49317/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere e rigettato la richiesta di sostituzione con arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 299 e 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che non vi sarebbe pericolo di reiterazione (trattandosi di un'unica condotta) né di fuga (mancanza di mezzi e difficoltà pratiche), e che l'adeguatezza della misura detentiva non sussisterebbe alla luce dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309/1990 e dell'assenza di contestazione del reato associativo.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto l'ordinanza impugnata solida e congrua: ha valorizzato la condanna con rito abbreviato a 5 anni e 20 giorni e la gravità concreta dei fatti (trasporto di 1,464 kg di cocaina con volo dalla Repubblica Dominicana), le "modalità professionali e organizzate" del trasporto con evidenti legami internazionali, i numerosi invii di denaro verso Colombia, Guyana e Repubblica Dominicana, la presenza in casa di persone coinvolte (convivente e sorella) e la circostanza che la collaborazione del Lupo non ha prodotto risultati utili (fornite informazioni parziali/errate). Ha inoltre ritenuto significativo il ritrovamento di documenti falsi nell'abitazione, indice del rischio di fuga. Sulla base di tali elementi il Tribunale del riesame ha correttamente escluso che si trattasse di condotta occasionale e ha confermato che la custodia in carcere era l'unica misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata nel ricorso come parametro per la valutazione delle misure cautelari: la Corte ha valutato la proporzionalità e l'adeguatezza della misura attuale sulla base degli elementi concreti e ha ritenuto congrua la conferma della custodia in carcere.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti dell'appello; la Corte ha ritenuto che gli elementi nuovi proposti non fossero "nova" tali da modificare il quadro cautelare già emerso.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Riferito alle ragioni di modificazione della misura cautelare: la Corte ha applicato la norma esigendo elementi concreti e attuali che giustificassero la sostituzione, elementi che mancavano nel caso concreto.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto all'adeguatezza della misura; la Corte ha ritenuto che, anche dopo l'esclusione di alcune aggravanti, permangono circostanze (quantitativo, modalità, collegamenti internazionali, doc. falsi) che giustificano la custodia carceraria.

  • art. 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La mancata applicazione dell'aggravante non è stata ritenuta decisiva: la Corte ha valutato la gravità concreta della condotta (quantitativo e modalità) indipendentemente dal mancato riconoscimento formale dell'aggravante.

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato nella discussione sulla possibile rilevanza del reato associativo: la Corte ha evidenziato che, pur in assenza di formale contestazione di associazione, le modalità e i collegamenti internazionali indicano organizzazione e non mera occasionalità.

Massime di principio

  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare occorrono fatti nuovi (nova) che modifichino concretamente il quadro cautelare: mere argomentazioni astratte o generiche difficilmente bastano.
  • La gravità della condotta (quantitativo di droga, modalità del trasporto, collegamenti internazionali) pesa rilevantemente nell'apprezzamento del pericolo di reiterazione e può giustificare la custodia anche in assenza di formalità aggravanti o di contestazione associativa.
  • La mancata produttività della collaborazione del detenuto e la presenza di informazioni contraddittorie o errate indeboliscono la sua posizione e possono rafforzare la necessità della misura custodiale.
  • Il rinvenimento di documenti falsi o altri indizi relativi a strumenti di fuga è elemento concreto che giustifica il timore di fuga anche quando il ricorrente invoca difficoltà pratiche ad allontanarsi.
  • La circostanza che eventuali complici abbiano lasciato il territorio nazionale non elimina l'esigenza cautelare quando il traffico presenta connessioni internazionali: l'espatrio dei correlati non esclude la possibilità di reintegrazione o di attività criminale internazionale.
  • In appello e in cassazione il sindacato sulla valutazione concreta dei fatti è limitato: decisioni ben motivate e non manifestamente illogiche circa il pericolo di reiterazione o di fuga sono difficilmente riformabili.

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