Cassazione Penale, Ordinanza n. 19680/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato assolto dal Tribunale di Firenze dal reato di ricettazione di un telefono cellulare di provenienza illecita, per ritenuta insussistenza del dolo richiesto dall'art. 648 c.p. Il Procuratore generale ricorreva per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione della legge penale e difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva erroneamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e valutato le risultanze istruttorie, ritenendo insussistente l'elemento psicologico benché l'imputato non avesse fornito chiarimenti sulla disponibilità del cellulare, rubato pochi giorni prima, limitandosi ad affermare di averlo ricevuto da un amico non meglio identificato. La Corte ha rilevato che l'impugnazione, pur formalmente proposta come ricorso per cassazione per saltum, conteneva censure dirette prevalentemente, se non esclusivamente, alla rivalutazione delle prove e dei dati fattuali del giudizio di primo grado, anche attraverso il richiamo al vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Tali doglianze non erano proponibili in sede di legittimità e imponevano la conversione del ricorso in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha qualificato il ricorso per saltum come appello, ritenendo che le censure riguardassero sostanzialmente la valutazione delle prove e questioni di fatto, non deducibili direttamente con ricorso per cassazione. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze per il giudizio di secondo grado, senza pronunciarsi definitivamente sulla responsabilità dell'imputato o sulla sussistenza del dolo di ricettazione.
Norme richiamate
La norma individua il reato di ricettazione e il relativo elemento soggettivo; nel giudizio di primo grado era stata ritenuta insussistente la componente dolosa.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È stato richiamato quale fondamento della censura di violazione della legge penale sostanziale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il richiamo al vizio di motivazione, quando si risolve nella richiesta di rivalutare prove e dati fattuali, non consente di devolvere direttamente la questione alla Corte di cassazione.
Impone la conversione del ricorso per saltum in appello quando l'impugnazione, per il contenuto delle censure, non è proponibile direttamente in cassazione.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla trattazione mediante conclusioni scritte.
Massime di principio
- Quando un'impugnazione formalmente proposta come ricorso per cassazione per saltum contiene censure sostanzialmente dirette alla rivalutazione delle prove o alla reinterpretazione dei dati fattuali, deve essere convertita in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p.
- Il richiamo al vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non rende deducibile in cassazione una doglianza che, nella sostanza, sollecita una nuova valutazione del valore probatorio degli elementi acquisiti nel giudizio di merito.
- In presenza di dubbi sulla reale natura del mezzo di impugnazione, occorre interpretare la volontà della parte e privilegiare il gravame ordinario rispetto al ricorso eccezionale per saltum.
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