Cassazione Penale, Ordinanza n. 06497/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo generici e non specifici tutti i motivi dedotti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. I primi due motivi, riproposti anche con motivi nuovi, denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. Tali doglianze sono state ritenute generiche e prive di specificità, perché meramente riproduttive di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni corrette e non illogiche. Il ricorrente lamentava, in particolare, una contraddizione tra il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. e il diniego dell'art. 131-bis c.p. La Corte ha escluso la contraddizione, precisando che la natura esigua del danno o del pericolo può concorrere a rendere non punibile il fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., ma non coincide con la speciale, particolare o lieve entità del fatto rilevante come attenuante, che riduce la pena senza escludere l'offensività del reato. Il terzo motivo censurava l'eccessività del trattamento sanzionatorio derivante dal mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; anche tale motivo è stato ritenuto generico e privo di specificità, poiché non si confrontava con la puntuale motivazione dei giudici di merito sui criteri di determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice del reato per il quale l'imputato è stato condannato; il testo non specifica ulteriormente la condotta concreta contestata.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione distinta rispetto alle attenuanti; l'esiguità del danno o del pericolo può concorrere alla non punibilità, ma non si identifica con la lieve entità del fatto rilevante ai fini della sola attenuazione della pena.
L'attenuante relativa all'entità del danno o del lucro è concettualmente distinta dalla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; il suo riconoscimento non comporta automaticamente l'applicazione della particolare tenuità del fatto.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere contestato in cassazione solo con una doglianza specifica e adeguatamente confrontata con la motivazione di merito sui criteri di trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Il riconoscimento dell'attenuante relativa alla speciale tenuità del danno o del lucro non determina automaticamente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, perché le due valutazioni hanno natura e funzione diverse: la prima attenua la pena, mentre la seconda esclude la punibilità.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere desunta automaticamente dalla qualificazione del reato come fattispecie di lieve entità, quando tale qualificazione attenua il trattamento sanzionatorio senza eliminare l'offensività del fatto.
- È generico e privo di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura relativa all'eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando non si confronta puntualmente con l'esposizione dei criteri concretamente utilizzati dai giudici di merito per determinare il trattamento sanzionatorio.
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