Cassazione Penale, Ordinanza n. 32015/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 14 aprile 2022 della Corte d'appello di Catania, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catania il 28 gennaio 2019 alla pena di otto mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo la mancanza dell'elemento psicologico. La contestazione riguardava l'essersi allontanato dal comune senza avvisare l'autorità di pubblica sicurezza e senza sottoporre al controllo la necessità di uscire; secondo la motivazione di merito avrebbe comunque potuto rivolgersi ai sanitari dell'ospedale di Misterbianco.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e diretto a ottenere una lettura alternativa dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione della Corte d'appello, integrata da quella di primo grado, sulla possibilità per l'imputato di ricorrere alle cure dell'ospedale di Misterbianco e sulla coscienza e volontà della condotta. Non risultano accolti motivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, somma giudicata congrua in considerazione del contenuto del ricorso e in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
La Corte territoriale, con motivazione che si fonda e integra con quella di primo grado, evidenziando che l'imputato avrebbe comunque potuto ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale di Misterbianco e dando conto della coscienza e volontà dello stesso di commettere il reato, ha fornito adeguata e coerente risposta alle critiche sollevate con i motivi di appello in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, commesso allontanandosi senza neanche avvisare l'autorità di P.S. proposta alc controllo circa la necessitò di uscire dal comune.
La violazione contestata è stata ritenuta sorretta dall'elemento soggettivo in base alla motivazione di merito, che ha valorizzato la possibilità di ricorrere alle cure ospedaliere e la coscienza e volontà dell'allontanamento senza avviso all'autorità di pubblica sicurezza.
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risultino elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione manifestamente infondato che, contestando l'accertamento dell'elemento soggettivo, sollecita una diversa e alternativa lettura dei fatti e delle risultanze già valutate dai giudici di merito, anziché individuare un effettivo vizio di legittimità.
- La motivazione della decisione d'appello può fondarsi e integrarsi con quella di primo grado; la valutazione è adeguata quando, nel loro complesso, le decisioni rispondono in modo coerente alle critiche sui presupposti del reato e sull'elemento soggettivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 ago 2023Cassazione Penale, Ordinanza n. 35212/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_penale · 10 mag 2023Cassazione Penale, Ordinanza n. 19680/2023 del 10/05/2023
- ordinanza_penale · 27 feb 2023Cassazione Penale, Ordinanza n. 08621/2023 del 27/02/2023
- ordinanza_penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Ordinanza n. 06497/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Ordinanza n. 05808/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_penale · 10 gen 2024Cassazione Penale, Ordinanza n. 01033/2024 del 10/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →