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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08621/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato e confermata dalla Corte d'appello, alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro quattrocento di multa, condizionalmente sospesa, per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002. Gli era stato contestato di avere reso, nella dichiarazione finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indicazioni non veritiere od omesso dati relativi ai redditi e alle proprietà propri e dei familiari conviventi. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. La difesa sosteneva, in sostanza, che le difformità dichiarative potessero essere dovute a mera negligenza o disattenzione e che non fosse stato adeguatamente provato il dolo. La Corte ha ritenuto che il reddito rilevante ai fini dell'ammissione comprenda ogni componente espressiva di capacità economica, nonché il reddito delle persone conviventi che contribuiscano alla vita comune. Ha inoltre ribadito che il reato può configurarsi anche indipendentemente dall'effettivo superamento dei limiti reddituali, purché le falsità o omissioni riguardino condizioni rilevanti per l'ammissione e siano sorrette da dolo generico, eventualmente anche nella forma del dolo eventuale. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano valorizzato la rilevante difformità tra reddito effettivo e reddito dichiarato, nonché l'omessa indicazione delle proprietà e dei redditi dei familiari conviventi, escludendo che si trattasse di mera negligenza. La censura è stata ritenuta diretta a ottenere una rivalutazione dei dati probatori e una diversa lettura del materiale già esaminato dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corrette e adeguatamente motivate le conclusioni della Corte d'appello sia quanto alla rilevanza dei redditi e delle componenti patrimoniali omesse, sia quanto alla sussistenza del dolo generico. Ha escluso che l'errore sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato potesse avere efficacia scusante, trattandosi di errore sulla legge penale quando la disciplina extrapenale è richiamata e incorporata nella fattispecie incriminatrice. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso proponeva una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002

    false indicazioni o omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

    Il reato è integrato dalle false indicazioni o omissioni relative alle condizioni reddituali rilevanti per l'ammissione al beneficio, anche se il richiedente possiede in concreto i requisiti reddituali, purché la condotta sia sorretta da dolo generico.

  • art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002

    nel reddito complessivo deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che conviva con l'istante e contribuisca alla vita in comune

    La disciplina dei requisiti reddituali comprende le componenti di reddito espressive di capacità economica e, secondo quanto richiamato nella decisione, i redditi delle persone conviventi che contribuiscano alla vita comune.

  • art. 47 c.p.

    legge diversa dalla legge penale

    Non costituisce errore scusante l'errore su una disciplina extrapenale richiamata, anche implicitamente, dalla norma incriminatrice e destinata a integrarne la struttura; tale errore è considerato errore sulla legge penale.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma determinata dalla Corte alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rileva ogni componente reddituale o patrimoniale espressiva di capacità economica, anche se non imponibile, nonché il reddito delle persone conviventi che contribuiscano alla vita comune, secondo i criteri previsti dalla disciplina applicabile.
  • Il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 è integrato dalle false indicazioni o omissioni, anche parziali, concernenti dati rilevanti per la verifica delle condizioni reddituali di ammissione al patrocinio, indipendentemente dall'effettivo superamento dei limiti di reddito.
  • La responsabilità per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 richiede il dolo generico, rigorosamente provato; il mero difetto di controllo o la semplice disattenzione, riconducibili alla colpa, non sono sufficienti, mentre resta configurabile il dolo eventuale.
  • Quando il richiedente possiede comunque i requisiti reddituali per il beneficio, la falsità o omissione dichiarativa non è automaticamente irrilevante: il giudice deve verificare concretamente se essa esprima un deliberato mendacio o una reticenza, anziché mera disattenzione, e se sia quindi sorretta dal dolo.
  • L'errore sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato, quando tale disciplina è richiamata dalla norma incriminatrice e ne integra la fattispecie, costituisce errore sulla legge penale e non può avere efficacia scusante ai sensi dell'art. 47 c.p.
  • In sede di ricorso per cassazione non è consentito sostituire alla valutazione dei giudici di merito una diversa lettura dei dati probatori quando la motivazione impugnata sia logica, coerente e adeguatamente confrontata con le risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiDolo eventualeInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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