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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35212/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza dell’11 ottobre 2022 della Corte di appello di Venezia, che aveva confermato la condanna pronunciata il 6 giugno 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Padova per estorsione, truffa aggravata e sostituzione di persona. Con l’unico motivo ha contestato la qualificazione come estorsione del fatto al capo 1), chiedendo che fosse derubricato in truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2, c.p. La richiesta di ulteriore denaro, secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte d’appello, seguiva una prima fase in cui erano state ottenute ingenti somme mediante artifici e raggiri; in un secondo momento, ulteriori richieste erano state accompagnate da vere e proprie minacce, anche provenienti da un terzo, idonee a coartare la volontà della vittima.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l’unico motivo riproponeva censure già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte d’appello con argomentazioni giuridiche corrette. In particolare, la distinzione tra la fase iniziale riconducibile alla truffa vessatoria e la successiva richiesta di denaro accompagnata da minacce idonee a coartare la vittima giustificava la qualificazione estorsiva del fatto contestato al capo 1). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma determinata equitativamente in ragione dei motivi dedotti e dei profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 640, secondo comma, n. 2, c.p.

    unico motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica in termini di estorsione del reato di cui al capo 1) dell'imputazione, invocandone la derubricazione nella fattispecie di truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che alle pagine da 6 a 9 ha ricostruito la vicenda, evidenziando come ad una prima fase caratterizzata dalla dazione di ingenti somme a causa degli artifizi e raggiri posti in essere dal prevenuto, riconducibili allo schema della truffa c.d. vessatoria, ne sia seguita un'altra in cui invece la richiesta di ulteriore denaro era stata accompagnata da vere e proprie minacce, anche provenienti da un terzo soggetto, idonee a coartare la volontà della vittima, così da integrare l'estorsione, in conformità con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamati;

    La Corte richiama la truffa aggravata come qualificazione invocata dal ricorrente per la condotta del capo 1), ma ritiene corretta la distinzione operata in appello: gli artifici e raggiri avevano caratterizzato una prima fase, mentre le successive richieste accompagnate da minacce idonee a coartare la vittima integravano estorsione.

  • art. 616 c.p.p.

    Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Quando una vicenda si articola in fasi distinte, la prima caratterizzata dall’ottenimento di denaro mediante artifici e raggiri e la successiva da ulteriori richieste accompagnate da minacce idonee a coartare la volontà della vittima, la successiva condotta può integrare estorsione anche se la fase iniziale era riconducibile alla truffa.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limita a riproporre censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice d’appello con argomentazioni giuridiche corrette.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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