Cassazione Penale, Ordinanza n. 05808/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati hanno proposto tre ricorsi distinti, di contenuto identico e tramite il medesimo difensore, contro la sentenza con cui la Corte di appello aveva confermato la loro condanna alla pena di giustizia per furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose e dall'uso di un mezzo fraudolento. Con i ricorsi è stata dedotta la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano formulate in modo generico: a fronte della motivazione della sentenza impugnata, ritenuta ampia e logicamente corretta, che aveva individuato il dolo nelle modalità consapevolmente abusive della fornitura di energia elettrica, i ricorrenti non avevano indicato gli elementi concreti posti a fondamento della doglianza né specifici rilievi riferiti alla motivazione della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha rilevato che le argomentazioni si risolvevano in mere affermazioni di principio, prive di concreto appiglio nella motivazione della sentenza impugnata e quindi inidonee a consentire l'esercizio del sindacato di legittimità. Gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno? a favore della Cassa delle ammende; il testo precisa l'importo complessivo riferito ai ricorrenti, ma non chiarisce se la somma sia individuale o complessiva.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
specificità dei motivi di ricorso
Il ricorso per cassazione deve individuare specifici punti della decisione impugnata e indicare gli elementi posti a fondamento delle censure; la genericità dei motivi determina l'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando formula censure generiche e non individua specificamente i punti della decisione impugnata oggetto di critica.
- La specificità dei motivi richiede non solo l'indicazione del punto della decisione contestato, ma anche l'esposizione degli elementi concreti sui quali si fonda la doglianza, in rapporto alla motivazione impugnata.
- Mere affermazioni di principio, non collegate alla motivazione della sentenza impugnata e non idonee a consentire l'individuazione dei rilievi mossi, non soddisfano il requisito di specificità previsto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando la sentenza di merito motiva logicamente la sussistenza del dolo sulla base delle modalità consapevoli della condotta, la censura relativa all'elemento psicologico deve confrontarsi puntualmente con tale motivazione; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
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