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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09906/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (candidati)

La controversia

La controversia nasce dall'esclusione di un avvocato dalla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il quadriennio 2023/2026, esclusione fondata sull'asserita operatività del divieto di terzo mandato consecutivo. Il C.N.F., in sede cautelare, aveva riammesso il candidato; nel merito aveva poi accolto il reclamo contro il provvedimento di incandidabilità, ritenendo che uno dei precedenti mandati, svolto dal febbraio 2019 al gennaio 2020, dovesse essere valutato ai fini del divieto, ma che non fosse computabile perché di durata inferiore al biennio ex art. 3, comma 4, l. n. 113/2017. I candidati concorrenti hanno impugnato tale decisione davanti alla Corte di cassazione, deducendo violazione dell'art. 3, commi 3 e 4, l. n. 113/2017 e dell'art. 28, comma 10, l. n. 247/2012, oltre a vizi di eccesso di potere, sostenendo che la sentenza del C.N.F. avesse erroneamente ignorato il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla nozione oggettiva di mandato e sulla irrilevanza delle dimissioni anticipate ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo. Il resistente ha proposto ricorso incidentale, sostenendo invece che l'elezione del 2019/2022 fosse stata annullata per ineleggibilità e che quindi quel mandato dovesse considerarsi tamquam non esset, senza effetti sul computo dei mandati; ha chiesto comunque la conferma della parte della decisione che riteneva la candidatura ammissibile per la durata infrabiennale del mandato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Consiglio Nazionale Forense, affermando che, ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo, occorre fare riferimento alla durata oggettiva della consiliatura e non alla durata soggettiva effettivamente svolta dal singolo consigliere; pertanto le dimissioni volontarie successive a una pronuncia di ineleggibilità non eliminano il computo dell'intero mandato. La Corte ha inoltre osservato che la declaratoria di ineleggibilità, pur con efficacia ex tunc, non travolge l'attività comunque svolta fino alle dimissioni secondo i principi del funzionario di fatto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 3 e 4, L. n. 113/2017

    "i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi"; "Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto"

    Il divieto di terzo mandato consecutivo va letto in chiave oggettiva, con riferimento alla durata della consiliatura; la deroga per i mandati inferiori a due anni opera nei limiti espressamente previsti dalla norma e non consente di valorizzare la sola durata soggettiva ridotta per effetto di dimissioni volontarie.

  • art. 28, comma 10, L. n. 247/2012

    È richiamato come norma invocata nel ricorso, nel quadro della disciplina delle elezioni forensi.

  • art. 11-quinquies, L. n. 12/2019

    "si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto [...] si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte"

    La norma di interpretazione autentica conferma che rilevano anche i mandati espletati solo in parte, compresi quelli anteriori alla sua entrata in vigore, restando fermo il comma 4 dell'art. 3 della L. n. 113/2017.

  • artt. 3, 48, 51, 2, 18 e 118 Cost.

    Sono richiamati in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 173/2019, che ha escluso l'illegittimità della disciplina del divieto di terzo mandato consecutivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo negli organi forensi, il mandato deve essere considerato in senso oggettivo, con riferimento alla durata della consiliatura, e non in base al tempo effettivamente svolto dal singolo consigliere per effetto di dimissioni anticipate.
  • Le dimissioni volontarie del consigliere non elidono il fatto che il mandato sia stato conferito per l'intera consiliatura e non impediscono il computo del mandato ai fini del limite ai mandati consecutivi.
  • La declaratoria di ineleggibilità con efficacia ex tunc non comporta, di per sé, la caducazione retroattiva dell'attività concretamente svolta sino alle dimissioni, che resta valutabile secondo i principi del funzionario di fatto.
  • La previsione che esclude dal computo i mandati di durata inferiore a due anni va coordinata con la finalità antielusiva della disciplina e non può essere utilizzata per neutralizzare il divieto mediante condotte volontarie dirette a ridurre artificialmente la durata del mandato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssemblea
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaGiudicato

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