Cassazione Penale, Ordinanza n. 25695/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva rideterminato la pena ex art. 599-bis c.p.p., è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi otto e giorni venti di reclusione nell'ambito di un accordo ex art. 599-bis c.p.p. relativo ai reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Con il ricorso ha dedotto vizi di motivazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali censure non erano proponibili contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., richiamando il limite di cui all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e ha osservato che nel concordato con rinuncia ai motivi di appello il giudice di appello deve controllare la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena, applicando l'accordo solo se conforme ai parametri di legge. Nel caso concreto tale controllo era stato svolto.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
L'accordo in appello con rinuncia ai motivi consente alle parti di concordare qualificazione giuridica delle condotte ed entità della pena; il giudice deve verificarne correttezza giuridica e congruità sanzionatoria prima di applicarlo.
ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis non sono esperibili i motivi dedotti nel ricorso proposto nel caso di specie, rendendo il ricorso inammissibile.
artt. 385 e 337 cod. pen.
Norma richiamata nella imputazione contestata insieme all'art. 385 c.p.
artt. 385 e 337 cod. pen.
Norma richiamata nella imputazione contestata insieme all'art. 337 c.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura con vizi di motivazione una sentenza di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., se tali motivi non sono tra quelli esperibili contro quel tipo di decisione.
- Nel concordato in appello con rinuncia ai motivi, il giudice di secondo grado non si limita a recepire l'accordo delle parti, ma deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti e la congruità della pena concordata rispetto ai limiti di legge.
- Se il giudice di appello abbia compiuto il controllo richiesto dall'art. 599-bis c.p.p. e applicato l'accordo nei limiti consentiti, il ricorso che contesti solo la motivazione sulla rideterminazione della pena non è ammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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