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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32112/2022 del 31/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento senza preavviso intimato il 31 ottobre 2016 a seguito della riattivazione, con nota dell'8 luglio 2016, di un procedimento disciplinare originariamente avviato nel 2002 e sospeso in attesa di un procedimento penale (per peculato e altri illeciti). Il ricorrente deduce tardività della riattivazione e genericità/specificità inadeguata della contestazione, nonché violazioni delle norme che disciplinano i termini e la conoscenza della sentenza penale rilevabile dall'amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la riattivazione del procedimento disciplinare e il conseguente licenziamento erano legittimi. Ha ritenuto non applicabile l'art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 (introdotto dal d.lgs. n. 150/2009) ai procedimenti disciplinari aperti e sospesi prima dell'entrata in vigore della riforma; ha inoltre condiviso i giudici di merito sulla tempestività della riattivazione (atto dell'8 luglio 2016 rientrante nei termini contrattuali, anche considerando la comunicazione della sentenza penale risalente al maggio 2016) e sulla specificità della contestazione. La Corte ha ritenuto ammissibile l'uso, da parte del giudice del lavoro, degli accertamenti e delle motivazioni contenute nelle sentenze penali come elementi valutabili senza necessità di totale istruttoria autonoma, e ha respinto i vizi di motivazione e prova denunciati dal ricorrente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-ter

    La Corte ha stabilito che l'art. 55-ter introdotto dal d.lgs. n. 150/2009 non si applica ai procedimenti disciplinari aperti e sospesi prima dell'entrata in vigore della riforma, anche se ripresi successivamente; la disciplina dei termini per la ripresa era rimessa alla contrattazione collettiva nel regime previgente.

  • Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Comparto Regioni e Autonomie Locali 6 luglio 1995, art. 25 comma 9

    Fornisce il termine (180 giorni) rilevante per la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso; la Corte ha ritenuto che la riattivazione del 10/07/2016 fosse tempestiva rispetto alla comunicazione della sentenza penale.

  • CCNL 6 luglio 1995, art. 24

    Stabilisce il termine di 20 giorni per la contestazione disciplinare in ipotesi di avvio ex novo, ma non è estensibile alla riattivazione del procedimento sospeso per pendenza del procedimento penale.

  • art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. (comunicazione della sentenza alla pubblica amministrazione)

    La disciplina di comunicazione prevista dalla riforma penale non è decisiva nel caso concreto, dato che l'art. 55-ter (collegato) è stato ritenuto inapplicabile; inoltre, la Corte ha richiamato che il dies a quo per la decadenza va valutato in base all'atto compiuto dall'amministrazione e alla normativa contrattuale applicabile.

  • Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 7

    Richiamata nella cornice della disciplina sulle sanzioni disciplinari, ma la Corte non ha ritenuto che l'uso delle sentenze penali da parte del giudice del lavoro fosse in contrasto con i principi di specificità della contestazione.

  • Codice di procedura civile, artt. 112, 161 comma 1, 360 n.4, 115, 116

    Riferimenti procedurali: la Cassazione ha valutato come inammissibili o infondati i motivi che richiedevano riesame dei fatti o contestavano la motivazione del giudice di merito, richiamando i limiti dell'impugnazione in sede di legittimità e i profili di onere di allegazione richiesti per dedurre vizi probatori gravi.

Massime di principio

  • Se un procedimento disciplinare è stato aperto e sospeso prima dell'entrata in vigore della riforma del 2009 (d.lgs. n. 150/2009), l'art. 55-ter d.lgs. 165/2001 non si applica retroattivamente: i termini per la ripresa sono quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva vigente all'epoca.
  • La tempestività della riattivazione del procedimento disciplinare si valuta rispetto all'atto compiuto dall'amministrazione (data di riattivazione) e ai termini previsti dal CCNL applicabile; la conoscenza effettiva esterna dell'atto giudiziario non supplisce automaticamente all'atto formale dell'amministrazione, salvo diversa previsione contrattuale o normativa.
  • Il richiamo, nella contestazione disciplinare, ai capi di imputazione e alle sentenze penali che descrivono i fatti può essere considerato sufficiente a garantire la specificità della contestazione e il diritto di difesa dell'incolpato; il giudice del lavoro può valorizzare le risultanze delle sentenze penali come elementi probatori valutabili.
  • L'interpretazione del contenuto degli atti unilaterali dell'amministrazione (es. nota di riattivazione) è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
  • In sede di Cassazione sono assai limitati i margini per rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito; le doglianze probatorie richiedono l'onere di dimostrare l'assoluta impossibilità logica di ricavare i contenuti informativi dedotti dal giudice e l'effetto preclusivo che ciò avrebbe avuto sulla decisione.

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