Cassazione Civile, Sentenza n. 32123/2022 del 31/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il licenziamento senza preavviso intimato il 3 settembre 2018 chiedendone la nullità/inefficacia/illegittimità. Lamentava che, essendo stata comandata dal Comune di Greve in Chianti presso l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino a decorrere dal 1.1.2017, la competenza a svolgere il procedimento disciplinare e quindi a irrogare eventuali sanzioni spettava all'amministrazione di destinazione (l'Unione), essendo il dipendente soggetto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell'ente di destinazione durante il periodo di comando. In sostanza deduceva l'inesistenza del potere disciplinare in capo al Comune di Greve in Chianti e la conseguente nullità della sanzione espulsiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, pur essendo l'Unione titolata a svolgere funzioni organizzative e disciplinari relative al servizio prestato durante il comando, la titolarità del rapporto di lavoro e il potere di recesso (licenziamento) rimangono all'amministrazione di appartenenza (Comune di Greve in Chianti). La sentenza precisa che le amministrazioni coinvolte possono avere legittimazione concorrente nelle vicende che incidono sullo stato giuridico del rapporto: l'Unione può esercitare il potere disciplinare sugli addebiti inerenti al servizio prestato nel periodo di comando, mentre il Comune conserva il potere di sanzionare fatti genetici o di particolare gravità (es. false dichiarazioni in sede di assunzione) che incidono sulla stessa mantenimento del rapporto. Il ricorso è dunque respinto e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 267/2000, art. 32 comma 1 e comma 5
L'unione di comuni ... finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi; all'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
L'Unione è ente che esercita funzioni per conto dei comuni partecipanti e riceve personale in comando/distacco; ciò giustifica l'assegnazione funzionale del personale ma non trasferisce automaticamente la titolarità del rapporto.
Statuto dell'Unione del Chianti Fiorentino, art. 27
L'ente opera di norma con personale distaccato, comandato o trasferito dai comuni partecipanti.
Conferma che il personale viene normalmente comandato/trasferito per l'esercizio delle funzioni, con mantenimento della collocazione giuridica nell'organico del comune di appartenenza.
Statuto dell'Unione del Chianti Fiorentino, Allegato A, art. 6 comma 7
Resta fermo che i Sindaci ... possono in ogni momento relazionarsi direttamente con il Comandante della Polizia Municipale, e che il personale appartenente alla Polizia Municipale è soggetto all'autorità del Sindaco del Comune nel quale si trovi ad operare, ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000.
Sottolinea la persistenza di poteri di indirizzo/autorità degli enti di appartenenza e dei sindaci anche sul personale comandato; non esclude competenze dell'ente di destinazione ma evidenzia limiti.
d.lgs. n. 165/2001, art. 55-bis (richiamato nel motivo)
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del personale: non contrasta la soluzione secondo cui la titolarità del rapporto e il potere di recesso restano all'ente di appartenenza.
Cassazione, giurisprudenza richiamata (es. Cass. n. 13673/2015; Cass. S.U. n. 9279/2016 e n. 8521/2012)
Giurisprudenza consolidata che riconosce la legittimazione concorrente delle amministrazioni coinvolte quando esiste separazione tra rapporto di impiego (ente di appartenenza) e rapporto di servizio (ente di destinazione), e che supporta la distinzione tra poteri disciplinari e potere di recesso.
Massime di principio
- Il comando o distacco presso un ente associato (es. Unione di Comuni) comporta l'assegnazione funzionale del personale all'ente di destinazione, ma non implica automaticamente il trasferimento della titolarità del rapporto di lavoro: la titolarità e il potere di recesso restano normalmente all'ente di appartenenza.
- L'ente di destinazione può esercitare poteri organizzativi e disciplinari sugli addebiti inerenti al servizio prestato durante il periodo di comando; tuttavia il Comune di appartenenza conserva la competenza a irrogare sanzioni espulsive per fatti genetici o di particolare gravità che incidono sul mantenimento del rapporto.
- Nelle controversie relative allo stato giuridico del rapporto le amministrazioni coinvolte possono essere legittimate concorrenti: spesso si configura una 'cogestione' delle vicende giuridiche del personale comandato.
- Per valutare la legittimazione a sanzionare o a recedere è fondamentale individuare il 'momento genetico' del fatto contestato (se anteriore al comando, durante il comando o inerente al servizio prestato) e verificare le previsioni statutarie/atto di comando e la collocazione giuridica del dipendente.
- In casi analoghi conviene verificare con attenzione l'atto formale di comando/assegnazione, lo statuto dell'ente di destinazione e ogni clausola sul mantenimento dell'organico per stabilire quale amministrazione abbia competenza a irrogare specifiche sanzioni o ad adottare il recesso.
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