Cassazione Civile, Sentenza n. 32104/2022 del 31/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sull'attribuzione della "Carta elettronica" prevista dall'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 (importo nominale di €500 annui) al personale educativo. Il MIUR sosteneva che la Carta fosse riservata ai docenti di ruolo e non spettante al personale educativo; la parte resistente contestava tale esclusione invocando l'inquadramento contrattuale e la funzione educativa. La questione interpretativa verteva su se il beneficio costituisca "trattamento economico" e se il personale educativo debba essere incluso nel novero dei destinatari alla luce di norme legislative, del d.p.c.m. attuativo e del c.c.n.l. di comparto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del MIUR e ha confermato che la Carta elettronica è dovuta anche al personale educativo. Ha ritenuto che il beneficio rientri nel concetto di "trattamento economico" e che, per effetto dell'inquadramento contrattuale e della funzione educativa (CCNL e disposizioni legislative), il personale educativo sia destinatario della Carta. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in €3.000,00 per compensi professionali e €200,00 per esborsi). Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato in quanto ricorrente è un'amministrazione statale.
Norme richiamate
Legge n. 107/2015 (art. 1, commi 121-122)
Comma 121: istituisce la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo (importo nominale di euro 500 annui) e stabilisce che la somma non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Comma 122: dispone l'adozione di un d.p.c.m. per definire criteri e modalità di assegnazione e utilizzo della Carta.
La Carta è destinata ai soggetti individuati dalla norma ma la definizione dei destinatari va letta unitamente all'attuazione e alla disciplina contrattuale; la Corte ha ritenuto che l'istituto va interpretato in senso funzionale rispetto alla formazione e che non esclude il personale educativo ricompreso nell'area docente.
D.P.C.M. 23 settembre 2015 (art. 2, comma 1)
I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali ... hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
Il d.p.c.m. specifica i destinatari ma, combinato con il quadro normativo e contrattuale, non osta all'attribuzione al personale educativo quando quest'ultimo sia collocato nell'area professionale dei docenti e svolga funzioni formative correlate.
C.C.N.L. Comparto Scuola 2016-2018 (artt. 25, 127, 128, 129)
Art. 25: "Il personale docente ed educativo ... è collocato nella distinta area professionale del personale docente." Art. 127: definisce il profilo professionale del personale educativo e afferma che la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione. Art. 128: descrive l'attività educativa e le sue finalità. Art. 129 comma 4: prevede la partecipazione del personale educativo ad iniziative di formazione e aggiornamento.
Il CCNL colloca espressamente il personale educativo nell'area docente e riconosce compiti formativi e obblighi di aggiornamento: questo giustifica l'estensione dei benefici destinati alla formazione (come la Carta) anche agli educatori.
D.Lgs. n. 297/1994 (artt. 395, 398)
Art. 395 (funzione docente): definisce la funzione docente come esplicazione dell'attività di trasmissione della cultura e formazione degli allievi. Art. 398 comma 2: prevede che al personale educativo si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari.
La disciplina legislativa riconosce la partecipazione della funzione educativa alla formazione e dispone l'applicazione, in certi aspetti, delle norme sul trattamento economico dei docenti al personale educativo, favorendo l'equiparazione ai fini dell'attribuzione di benefici formativi.
D.P.R. n. 417/1974 (art.121 - principio interpretativo citato)
Concetto di "trattamento economico": include qualsiasi beneficio economicamente valutabile, ancorché privo del carattere di voce stipendiale.
La Corte utilizza questo criterio per ritenere che la Carta, pur non essendo voce stipendiale, costituisce trattamento economico avente rilevanza per l'attribuzione al personale educativo.
Massime di principio
- Un beneficio è "trattamento economico" anche se non assume la forma di voce stipendiale: rileva la valutazione economica del vantaggio.
- La collocazione contrattuale nel CCNL (es. inclusione del personale educativo nell'area docente) è determinante per l'estensione dei benefici destinati alla formazione.
- Se la funzione svolta è funzionalmente collegata alla formazione degli allievi e sussistono obblighi di aggiornamento, è ragionevole riconoscere strumenti di supporto alla formazione (come la Carta) anche a figure non strettamente "docenti" in senso lato.
- Le disposizioni legislative che estendono l'applicazione di norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico ai 'personale educativo' producono effetti di equiparazione ai fini dell'attribuzione di benefici associati alla funzione docente.
- Nel contenzioso amministrativo occorre valorizzare sia il testo normativo primario/attuativo sia il quadro contrattuale (CCNL) e funzionale per dimostrare il diritto al beneficio.
- Le amministrazioni statali ricorrenti non sono soggette al raddoppio del contributo unificato.
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