Cassazione Civile, Sentenza n. 32130/2022 del 31/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione che aveva detratto dal risarcimento per licenziamento illegittimo le somme percepite dal ricorrente a titolo di pensione d'anzianità nel periodo intermedio (3.9.2009-31.10.2010); ulteriori censure concernenti la quantificazione del danno da buonuscita e la negazione del risarcimento della retribuzione di risultato in assenza di verifica ministeriale sugli obiettivi, nonché presunta violazione di norme regolamentari e di accordi sindacali/disciplinari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha affermato il principio secondo cui il trattamento pensionistico non è in generale detraibile come "aliunde perceptum" dal risarcimento per licenziamento illegittimo salvo che esista un collegamento causale tale da rendere la pensione compensativa del danno o salvo che la percezione sia esposta a obbligo di restituzione (ripetizione) resosi operativo in relazione alla declaratoria di illegittimità. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata nella parte in cui aveva operato la detrazione delle somme pensionistiche e la causa è stata rinviata alla corte di appello per nuovo esame e nuova liquidazione del danno senza la predetta detrazione. I restanti motivi (omesso esame/quantificazione del buonuscita e censura sulle fonti ministeriali/accordi) sono stati dichiarati inammissibili o respinti: la corte ha ritenuto corretta l'esclusione della retribuzione di risultato in assenza di prova del conseguimento degli obiettivi e ha escluso la rilevanza diretta delle norme regolamentari in sede di legittimità. È stato altresì disposto che la corte territoriale provveda sul regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1223 cod. civ.
La compensatio lucri cum damno si applica solo a utilità che siano causalmente giustificate in funzione di rimozione dell'effetto dannoso: non ogni reddito percepito è detraibile; il trattamento pensionistico di norma non è riconducibile causalmente al licenziamento illegittimo e quindi non è detraibile.
art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3, 4, 5)
Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione (vizi denunciabili): la Corte ha richiamato i limiti dell'impugnazione per vizi di diritto, omesso esame di fatto decisivo e interpretazione delle domande.
art. 112 cod. proc. civ.
La censura di omessa pronuncia è praticabile solo se il giudice ha realmente omesso di pronunciarsi su una domanda dedotta e decisiva; nel caso la corte ha ritenuto che il giudice d'appello abbia correttamente interpretato e delimitato il petitum.
d.l. n. 112/2008, art. 72 (commi 8 e 11)
"Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto"
La norma di salvaguardia dei trattenimenti in servizio è stata ritenuta rilevante per giudicare illegittimo il decreto ministeriale di risoluzione del rapporto nel caso concreto.
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
La retribuzione di risultato è correlata al conseguimento di obiettivi e la sua erogazione postula la verifica positiva degli stessi; pertanto è un compenso eventuale e non va automaticamente computato nel risarcimento senza prova del conseguimento.
art. 44, comma 3, CCNL personale dirigente Area 1 (1998-2001)
Conferma che la retribuzione di risultato è erogata a seguito di verifica del raggiungimento degli obiettivi e non spetta automaticamente per lo svolgimento di funzioni.
D.M. Mibac 4.8.2011 e Accordo sindacale Mibac-OO.SS. 24.10.2005
Rilevate come fonti interne/regolamentari; la Corte ha osservato che tali disposizioni hanno efficacia nell'ambito dell'attività interna dell'ente e che la loro interpretazione non è direttamente sindacabile in cassazione salvo violazioni dei criteri ermeneutici o di legge; non è stata accolta la pretesa che esse legittimassero la liquidazione della retribuzione di risultato senza verifica degli obiettivi.
Cass. S.U. n. 12194/2002 e Cass. S.U. n. 12564/2018 (giurisprudenza di riferimento)
Richiamate per il principio secondo cui il diritto a pensione discende da requisiti autonomi stabiliti dalla legge e per i criteri sull'operatività dell'art. 1223 c.c.; utili a spiegare quando una prestazione terza non costituisce un 'lucro' detraibile dal danno.
Massime di principio
- Il trattamento pensionistico percepito dopo un licenziamento illegittimo non va normalmente detratto dal risarcimento del danno perché il diritto alla pensione ha una causa autonoma (contributi, legge, requisiti) e non è causalmente collegato al licenziamento, salvo che sussistano elementi che rendano la pensione effettivamente compensativa del danno o la espongano a obbligo di restituzione.
- Quando la pensione sia stata erogata per effetto di una deroga o di una anticipazione legale legata alla perdita del posto, occorre verificare se la successiva declaratoria di illegittimità travolga ex tunc il diritto al trattamento e renda le somme ripetibili dall'ente erogatore: in tali casi le somme possono essere considerate indebitamente percepite e non opponibili come detrazione.
- La retribuzione di risultato nel pubblico impiego è un compenso eventuale subordinato alla verifica del raggiungimento di obiettivi; in assenza di prova di tale verifica non va automaticamente computata nella retribuzione globale di fatto ai fini del risarcimento.
- Le norme regolamentari e gli accordi interni degli enti hanno efficacia principalmente nell'ambito dell'organizzazione interna e non sostituiscono le norme di legge: in sede di legittimità le loro interpretazioni sono sindacabili solo nei limiti dei principi ermeneutici di legge e della giurisprudenza consolidata.
- Le censure in cassazione per omesso esame di fatto devono riguardare fatti storici decisivi effettivamente discussi in causa; questioni di interpretazione della domanda o valutazioni discrezionali del giudice del merito sono difficilmente ritenute ammissibili.
- In caso di accoglimento parziale con cassazione per motivo rilevante (es. detrazione indebita), il giudice di rinvio deve ricalcolare il danno alla luce del principio affermato e senza operare le detrazioni dichiarate illegittime.
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