Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32130/2022 del 31/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione che aveva detratto dal risarcimento per licenziamento illegittimo le somme percepite dal ricorrente a titolo di pensione d'anzianità nel periodo intermedio (3.9.2009-31.10.2010); ulteriori censure concernenti la quantificazione del danno da buonuscita e la negazione del risarcimento della retribuzione di risultato in assenza di verifica ministeriale sugli obiettivi, nonché presunta violazione di norme regolamentari e di accordi sindacali/disciplinari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha affermato il principio secondo cui il trattamento pensionistico non è in generale detraibile come "aliunde perceptum" dal risarcimento per licenziamento illegittimo salvo che esista un collegamento causale tale da rendere la pensione compensativa del danno o salvo che la percezione sia esposta a obbligo di restituzione (ripetizione) resosi operativo in relazione alla declaratoria di illegittimità. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata nella parte in cui aveva operato la detrazione delle somme pensionistiche e la causa è stata rinviata alla corte di appello per nuovo esame e nuova liquidazione del danno senza la predetta detrazione. I restanti motivi (omesso esame/quantificazione del buonuscita e censura sulle fonti ministeriali/accordi) sono stati dichiarati inammissibili o respinti: la corte ha ritenuto corretta l'esclusione della retribuzione di risultato in assenza di prova del conseguimento degli obiettivi e ha escluso la rilevanza diretta delle norme regolamentari in sede di legittimità. È stato altresì disposto che la corte territoriale provveda sul regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1223 cod. civ.

    La compensatio lucri cum damno si applica solo a utilità che siano causalmente giustificate in funzione di rimozione dell'effetto dannoso: non ogni reddito percepito è detraibile; il trattamento pensionistico di norma non è riconducibile causalmente al licenziamento illegittimo e quindi non è detraibile.

  • art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3, 4, 5)

    Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione (vizi denunciabili): la Corte ha richiamato i limiti dell'impugnazione per vizi di diritto, omesso esame di fatto decisivo e interpretazione delle domande.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    La censura di omessa pronuncia è praticabile solo se il giudice ha realmente omesso di pronunciarsi su una domanda dedotta e decisiva; nel caso la corte ha ritenuto che il giudice d'appello abbia correttamente interpretato e delimitato il petitum.

  • d.l. n. 112/2008, art. 72 (commi 8 e 11)

    "Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto"

    La norma di salvaguardia dei trattenimenti in servizio è stata ritenuta rilevante per giudicare illegittimo il decreto ministeriale di risoluzione del rapporto nel caso concreto.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    La retribuzione di risultato è correlata al conseguimento di obiettivi e la sua erogazione postula la verifica positiva degli stessi; pertanto è un compenso eventuale e non va automaticamente computato nel risarcimento senza prova del conseguimento.

  • art. 44, comma 3, CCNL personale dirigente Area 1 (1998-2001)

    Conferma che la retribuzione di risultato è erogata a seguito di verifica del raggiungimento degli obiettivi e non spetta automaticamente per lo svolgimento di funzioni.

  • D.M. Mibac 4.8.2011 e Accordo sindacale Mibac-OO.SS. 24.10.2005

    Rilevate come fonti interne/regolamentari; la Corte ha osservato che tali disposizioni hanno efficacia nell'ambito dell'attività interna dell'ente e che la loro interpretazione non è direttamente sindacabile in cassazione salvo violazioni dei criteri ermeneutici o di legge; non è stata accolta la pretesa che esse legittimassero la liquidazione della retribuzione di risultato senza verifica degli obiettivi.

  • Cass. S.U. n. 12194/2002 e Cass. S.U. n. 12564/2018 (giurisprudenza di riferimento)

    Richiamate per il principio secondo cui il diritto a pensione discende da requisiti autonomi stabiliti dalla legge e per i criteri sull'operatività dell'art. 1223 c.c.; utili a spiegare quando una prestazione terza non costituisce un 'lucro' detraibile dal danno.

Massime di principio

  • Il trattamento pensionistico percepito dopo un licenziamento illegittimo non va normalmente detratto dal risarcimento del danno perché il diritto alla pensione ha una causa autonoma (contributi, legge, requisiti) e non è causalmente collegato al licenziamento, salvo che sussistano elementi che rendano la pensione effettivamente compensativa del danno o la espongano a obbligo di restituzione.
  • Quando la pensione sia stata erogata per effetto di una deroga o di una anticipazione legale legata alla perdita del posto, occorre verificare se la successiva declaratoria di illegittimità travolga ex tunc il diritto al trattamento e renda le somme ripetibili dall'ente erogatore: in tali casi le somme possono essere considerate indebitamente percepite e non opponibili come detrazione.
  • La retribuzione di risultato nel pubblico impiego è un compenso eventuale subordinato alla verifica del raggiungimento di obiettivi; in assenza di prova di tale verifica non va automaticamente computata nella retribuzione globale di fatto ai fini del risarcimento.
  • Le norme regolamentari e gli accordi interni degli enti hanno efficacia principalmente nell'ambito dell'organizzazione interna e non sostituiscono le norme di legge: in sede di legittimità le loro interpretazioni sono sindacabili solo nei limiti dei principi ermeneutici di legge e della giurisprudenza consolidata.
  • Le censure in cassazione per omesso esame di fatto devono riguardare fatti storici decisivi effettivamente discussi in causa; questioni di interpretazione della domanda o valutazioni discrezionali del giudice del merito sono difficilmente ritenute ammissibili.
  • In caso di accoglimento parziale con cassazione per motivo rilevante (es. detrazione indebita), il giudice di rinvio deve ricalcolare il danno alla luce del principio affermato e senza operare le detrazioni dichiarate illegittime.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.