Cassazione Penale, Ordinanza n. 10255/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato giudicato e condannato in sede di rinvio per uso di atto falso, ex art. 489 c.p., perché aveva fatto uso di un inesistente provvedimento giurisdizionale senza aver concorso nella sua falsificazione. Con il ricorso per cassazione, formulato deducendo violazione di legge e motivazione manifestamente illogica, contestava la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata: sosteneva che i giudici di merito avessero in realtà attribuito alla sua condotta un concorso nella formazione dell'atto falso, mentre l'imputazione riguardava soltanto l'uso; inoltre contestava che il documento potesse essere ritenuto falso e idoneo a ingannare chicchessia, lamentando in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio e della portata del documento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse chiara nel qualificare la condotta come mero utilizzo dell'atto falso, precisando che il documento presentava i caratteri dell'atto originale ed era quindi idoneo a ingannare i destinatari. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
punisce chi fa uso di atto falso senza aver concorso nella falsità; la Corte ribadisce che, nel caso concreto, la condotta accertata era l'utilizzazione dell'atto falso e non il concorso nella sua formazione.
richiamato implicitamente nel regime delle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in assenza di colpa non escludibile.
fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata né la sostituzione del giudizio di merito con una diversa ricostruzione ritenuta più plausibile dal ricorrente.
- Sono inammissibili le doglianze che, sotto la veste del vizio di motivazione o di violazione di legge, mirano in realtà a contestare la persuasività della motivazione, la valutazione delle prove o la credibilità degli elementi fattuali, salvo il vizio di motivazione mancante, apparente, manifestamente illogica o contraddittoria su aspetti decisivi.
- Nel reato di uso di atto falso, la verifica di legittimità deve concentrarsi sulla corretta qualificazione della condotta come utilizzo del documento falso e sulla sua idoneità a trarre in inganno i destinatari, non potendo il ricorrente ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito chiarisce in modo coerente che l'imputato ha solo utilizzato un atto falso, la deduzione difensiva che gli sia stato attribuito un concorso nella falsificazione integra una censura di merito non scrutinabile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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