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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06920/2025 del 15/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla parte controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite di fase tra le parti. Ha precisato che, in ragione dell'esito del giudizio, non vi era luogo a provvedere sul raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da una sentenza del Tribunale che aveva condannato la società ricorrente al pagamento di una somma, maggiorata di interessi moratori, in favore di una società spagnola; nella medesima decisione era stata condannata anche un'altra società al pagamento di un'ulteriore somma in favore della medesima creditrice. La società ricorrente aveva proposto appello, ma la Corte d'appello di Roma lo aveva dichiarato inammissibile. Avverso tale sentenza era stato quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione integrale delle spese di fase; la controricorrente ha accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Non si provvede al raddoppio del contributo unificato quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di fase ove richiesta dalle parti o ritenuta coerente con l'accordo processuale.
  • Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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