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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08702/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un'avvocata, dopo avere inutilmente tentato il recupero dei propri crediti professionali, presentava istanza al Tribunale per ottenere la liquidazione del compenso maturato per l'attività svolta come difensore d'ufficio in un processo penale e il rimborso delle spese connesse alle procedure esecutive e di recupero del credito. Il Tribunale liquidava una somma per il compenso professionale ma negava le spese relative al recupero del credito. Proposta opposizione ex artt. 170 d.P.R. 115/2002 e 702-bis c.p.c., il Tribunale rigettava l'opposizione. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. 115/2002 e del d.m. 55/2014, per avere il Tribunale liquidato un compenso inferiore ai minimi tabellari senza adeguata motivazione; 2) violazione degli stessi parametri normativi per avere escluso la liquidazione delle spese sostenute per il recupero del credito, nonostante l'infruttuoso esperimento della procedura. Il Ministero non svolgeva difese.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura non fosse stata dedotta nel giudizio di opposizione e che, comunque, il vizio di motivazione non fosse proponibile nei termini prospettati, essendo ormai sindacabile solo il 'minimo costituzionale' della motivazione; inoltre il motivo era generico perché non indicava i parametri tabellari asseritamente violati. Accoglie invece il secondo motivo, rilevando che il difensore d'ufficio ha diritto, nella procedura di liquidazione dei compensi, anche al rimborso delle spese, diritti e onorari relativi alle procedure di recupero del credito rimaste infruttuose. L'ordinanza del Tribunale viene quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene invocato come parametro del vizio di violazione di legge per entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ricorda che, dopo la riforma del 2012, il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, restando esclusi i profili di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è sindacabile solo quanto al rispetto del 'minimo costituzionale'.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza o apparenza della motivazione può tradursi in nullità della sentenza.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Norma richiamata quale base del diritto alla liquidazione dei compensi del difensore ammesso al relativo regime.

  • art. 116 d.P.R. 115/2002

    La Corte lo interpreta nel senso che il difensore d'ufficio, in caso di infruttuoso recupero del credito, ha diritto anche al rimborso delle spese e degli onorari sostenuti per tali procedure.

  • d.m. 55/2014

    Richiamato come parametro tariffario per la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    È la norma che consente l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione.

  • art. 702-bis c.p.c.

    È richiamato come rito seguito per l'opposizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato per la proposta di definizione del relatore.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure sulla motivazione non possono risolversi in una mera critica di insufficienza o contraddittorietà, essendo oggi deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo o i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
  • La doglianza di violazione dei minimi tariffari deve essere specifica e indicare i parametri di riferimento asseritamente disapplicati; in mancanza, il motivo difetta di specificità.
  • Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura di recupero del credito ha diritto, nella liquidazione dei compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi a tale attività di recupero.
  • Il provvedimento che escluda in assoluto il rimborso delle spese per il recupero infruttuoso del credito, in presenza di consolidato orientamento contrario, è cassabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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