Cassazione Penale, Ordinanza n. 09372/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che la censura sull'omesso avviso ex art. 545-bis, comma 1, c.p.p. non è deducibile avverso la sentenza di patteggiamento. Ha quindi applicato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. dichiarando l'inammissibilità senza formalità e condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma, emessa all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., in relazione a un episodio di detenzione di sostanza stupefacente. I ricorsi si fondavano sulla dedotta violazione dell'art. 545-bis, comma 1, c.p.p. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni. La Corte rileva però che tale censura attiene a una disciplina riferita al solo giudizio ordinario e non al patteggiamento, nel quale la sostituzione della pena può operare solo se già prevista nell'accordo tra le parti. Inoltre richiama i limiti oggettivi del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, consentito solo per specifici motivi tassativi, tra i quali non rientra la doglianza proposta.
Norme richiamate
disciplina il patteggiamento; la sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
la Corte afferma che l'avviso sulla possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni riguarda il solo giudizio ordinario e non è deducibile come vizio della sentenza di patteggiamento.
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, ammettendolo solo per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
richiamato per indicare che le pene sostitutive possono essere applicate dal giudice del patteggiamento solo se la sostituzione è stata oggetto dell'accordo tra le parti.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
richiamato insieme all'art. 20-bis c.p. quale base delle pene sostitutive applicabili solo se concordate nell'ambito del patteggiamento.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali limiti è inammissibile.
- La dedotta omissione dell'avviso sulla possibilità di sostituire la pena detentiva ex art. 545-bis, comma 1, c.p.p. non può essere fatta valere contro una sentenza di patteggiamento, perché quella norma è riferita al giudizio ordinario.
- Nel patteggiamento le pene sostitutive possono essere applicate dal giudice solo se la relativa sostituzione è stata oggetto dell'accordo tra le parti; non opera, quindi, un autonomo obbligo del giudice di introdurre tale opzione al di fuori dell'intesa.
- Quando il ricorso è proposto fuori dai limiti legali di deducibilità, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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