Cassazione Civile, Ordinanza n. 34510/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della conciliazione intervenuta tra le parti, dichiarando la cessazione della materia del contendere. Non ha pronunciato sulle spese di lite, in conformità all'accordo delle parti, e ha escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore nei confronti della datrice di lavoro per il pagamento di una somma a titolo di incentivo per l'attività di direzione lavori, riconducibile all'art. 19 della legge n. 109/1994. La società proponeva opposizione e la Corte d'appello di Potenza, riformando la decisione di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo ritenendo insussistente il presupposto della partecipazione del lavoratore all'attività di progettazione. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi contro tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il ricorrente rinunciava al ricorso perché la controversia era stata conciliata in sede sindacale con verbale del 19 luglio 2023, con accordo delle parti sulla compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 19 L. n. 109/1994
La norma è richiamata solo come base del preteso incentivo per l'attività di direzione lavori; dalla sentenza emerge che la Corte d'appello aveva negato il diritto per assenza del presupposto di partecipazione all'attività di progettazione.
secondo comma, ult. parte
È richiamato quale base procedurale per la decisione in camera di consiglio e per la riserva della motivazione.
Consente di prendere atto della volontà concorde delle parti e di non provvedere sulle spese in caso di cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È escluso il raddoppio del contributo unificato perché, secondo il precedente richiamato, non ricorrono i presupposti in caso di cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando le parti raggiungono una conciliazione e il ricorrente rinuncia al ricorso, la Corte di cassazione deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza decidere sul merito delle censure.
- In caso di cessazione della materia del contendere, se le parti hanno concordato la compensazione delle spese, il giudice di legittimità può limitarsi a non provvedere sulle spese.
- La cessazione della materia del contendere esclude il raddoppio del contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.
- Quando la controversia si estingue per accordo conciliativo intervenuto in corso di cassazione, la Corte non valuta i motivi di ricorso e non si pronuncia sulla fondatezza della pretesa originaria.
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