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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13509/2026 del 09/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento che conteneva, da un lato, un’iscrizione a ruolo straordinario riferita a somme pretese in forza di un avviso di recupero di credito d’imposta per l’anno 2011, e dall’altro un’iscrizione a ruolo ordinario per IRAP relativa all’anno 2015, scaturente da controllo automatizzato. In primo grado il ricorso era stato accolto, dopo che la contribuente aveva prodotto la sentenza che annullava l’atto di recupero presupposto della parte straordinaria della cartella. L’Agenzia aveva appellato sostenendo la legittimità dell’iscrizione straordinaria e l’esistenza di un fondato pericolo per la riscossione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l’appello ritenendo che non cogliesse la ratio della decisione di primo grado, imperniata sull’annullamento dell’atto presupposto. In cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia: la sentenza d’appello non si sarebbe pronunciata sulla distinta e autonoma partita IRAP iscritta a ruolo ordinario, che costituiva un capo autonomamente apprezzabile della cartella e non poteva considerarsi travolta automaticamente dall’annullamento dell’avviso di recupero relativo al credito d’imposta. Con il secondo motivo denunciava anche la violazione della disciplina sulle spese di lite, ma tale motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo sussistente il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. perché il giudice di appello non aveva deciso sulla distinta iscrizione a ruolo ordinario per IRAP, che costituiva un capo autonomo della cartella, fondato su diverso titolo e diverso procedimento rispetto all’iscrizione straordinaria riferita al credito d’imposta 2011. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti indicati in motivazione e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria regionale della Sicilia per nuovo esame e regolazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per censurare la nullità della sentenza di merito per violazione dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutti i capi autonomamente apprezzabili devoluti al suo esame; la sua violazione ricorre quando manchi del tutto una statuizione su una domanda o eccezione di merito.

  • art. 15 del d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo in tema di spese di lite, ma il motivo è stato assorbito.

  • artt. 91 e seguenti c.p.c.

    Richiamati nel secondo motivo in materia di ripartizione e liquidazione delle spese processuali, ma senza esame nel merito perché assorbito.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non adotti alcuna decisione su un capo di domanda o su un’eccezione autonomamente apprezzabile; non basta un vizio motivazionale o un esame insufficiente delle argomentazioni delle parti.
  • Quando una cartella di pagamento contiene pretese autonome fondate su titoli o procedimenti diversi, l’annullamento di una di esse non travolge automaticamente le altre, che devono essere oggetto di specifica decisione.
  • Il giudice d’appello viola l’art. 112 c.p.c. se rigetta il gravame senza confrontarsi con un capo autonomo della pretesa fiscale devoluto con l’impugnazione.
  • Se un motivo di ricorso comporta la cassazione con rinvio, i motivi ulteriori restano assorbiti quando dipendono dall’esito del primo o non possono essere esaminati senza il nuovo giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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