Cassazione Penale, Sentenza n. 14555/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (Tribunale della libertà) del 18/11/2021 che aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del 21/10/2021. Il P.M. denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale del riesame: pur riconoscendo gravi indizi di colpevolezza e il ruolo rilevante del ricorrente nelle associazioni dedite al traffico di stupefacenti (con funzione di corriere e volontà di proseguire l'attività per un debito relativo alla perdita di un carico di 30 kg di cocaina), il Tribunale aveva escluso le esigenze cautelari appellandosi a un provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva concesso i domiciliari per altra vicenda, senza valutare gli elementi dell'indagine attuale e senza prova di disgregazione del sodalizio o di recesso dell'indagato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di L'Aquila. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame contraddittoria e manifestamente illogica: il richiamo al provvedimento del Tribunale di sorveglianza (reso per altro scopo e poi revocato) è inadeguato a escludere le esigenze cautelari senza prove della disintegrazione dell'associazione o del recesso dell'indagato. La Corte ha inoltre ribadito che lo stato di detenzione per altra causa non esclude, di per sé, la configurabilità del pericolo di reiterazione: occorre valutare concretamente gli elementi indicati dal G.I.P.
Norme richiamate
Aggravanti richiamate nel capo di accusa; la sentenza riporta la contestazione dell'aggravante in relazione alle condotte contestate all'indagato.
art. 74 T.U. stupefacenti
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte osserva che la presunzione di insussistenza delle esigenze cautelari può essere superata solo con prova della disintegrazione del sodalizio oppure del recesso dell'associato
art. 275, terzo comma, cod. proc. pen.
Richiamata per la presunzione in tema di esigenze cautelari: la Corte sottolinea che la prova contraria alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari richiede prove concrete (disintegrazione del sodalizio o recesso)
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione del ricorso (modalità di trattazione accelerata), citata solo ai fini processuali
Riforma richiamata nella giurisprudenza citata: la Corte precisa che, anche dopo la riforma, lo stato di detenzione per altra causa non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari
Massime di principio
- La sussistenza di gravi indizi di colpevolezza richiede che il giudice del riesame valuti concretamente le esigenze cautelari sulla base degli elementi specifici dell'indagine; non è sufficiente appellarsi a provvedimenti emessi per altri procedimenti senza confronto diretto con i fatti in esame.
- La presunzione di non attualità delle esigenze cautelari può essere effettivamente superata solo da prove concrete della disintegrazione dell'associazione o del recesso dell'associato; mere valutazioni generiche non sono idonee.
- Lo stato di detenzione per altra causa (anche esecuzione pena) non elimina di per sé il pericolo di reiterazione criminosa; il giudice deve considerare la possibilità che il detenuto possa riacquistare temporaneamente la libertà e riprendere l'attività illecita.
- Un provvedimento di magistratura di sorveglianza assunto per diverso fine non è automaticamente vincolante per il giudice che valuta le esigenze cautelari in un procedimento diverso: occorre una valutazione autonoma e motivata dei medesimi elementi probatori.
- In presenza di indizi di ruolo significativo nell'associazione e di elementi che indicano volontà di proseguire l'attività illecita (es. debiti verso il capo), la misura cautelare custodiale può risultare giustificata in funzione di prevenzione della reiterazione.
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