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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14555/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame (Tribunale della libertà) del 18/11/2021 che aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del 21/10/2021. Il P.M. denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale del riesame: pur riconoscendo gravi indizi di colpevolezza e il ruolo rilevante del ricorrente nelle associazioni dedite al traffico di stupefacenti (con funzione di corriere e volontà di proseguire l'attività per un debito relativo alla perdita di un carico di 30 kg di cocaina), il Tribunale aveva escluso le esigenze cautelari appellandosi a un provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva concesso i domiciliari per altra vicenda, senza valutare gli elementi dell'indagine attuale e senza prova di disgregazione del sodalizio o di recesso dell'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di L'Aquila. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame contraddittoria e manifestamente illogica: il richiamo al provvedimento del Tribunale di sorveglianza (reso per altro scopo e poi revocato) è inadeguato a escludere le esigenze cautelari senza prove della disintegrazione dell'associazione o del recesso dell'indagato. La Corte ha inoltre ribadito che lo stato di detenzione per altra causa non esclude, di per sé, la configurabilità del pericolo di reiterazione: occorre valutare concretamente gli elementi indicati dal G.I.P.

Norme richiamate

  • art. 61-bis cod. pen.

    Aggravanti richiamate nel capo di accusa; la sentenza riporta la contestazione dell'aggravante in relazione alle condotte contestate all'indagato.

  • art. 74 T.U. stupefacenti

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte osserva che la presunzione di insussistenza delle esigenze cautelari può essere superata solo con prova della disintegrazione del sodalizio oppure del recesso dell'associato

  • art. 275, terzo comma, cod. proc. pen.

    Richiamata per la presunzione in tema di esigenze cautelari: la Corte sottolinea che la prova contraria alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari richiede prove concrete (disintegrazione del sodalizio o recesso)

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trattazione del ricorso (modalità di trattazione accelerata), citata solo ai fini processuali

  • Legge 16 aprile 2015 n. 47

    Riforma richiamata nella giurisprudenza citata: la Corte precisa che, anche dopo la riforma, lo stato di detenzione per altra causa non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari

Massime di principio

  • La sussistenza di gravi indizi di colpevolezza richiede che il giudice del riesame valuti concretamente le esigenze cautelari sulla base degli elementi specifici dell'indagine; non è sufficiente appellarsi a provvedimenti emessi per altri procedimenti senza confronto diretto con i fatti in esame.
  • La presunzione di non attualità delle esigenze cautelari può essere effettivamente superata solo da prove concrete della disintegrazione dell'associazione o del recesso dell'associato; mere valutazioni generiche non sono idonee.
  • Lo stato di detenzione per altra causa (anche esecuzione pena) non elimina di per sé il pericolo di reiterazione criminosa; il giudice deve considerare la possibilità che il detenuto possa riacquistare temporaneamente la libertà e riprendere l'attività illecita.
  • Un provvedimento di magistratura di sorveglianza assunto per diverso fine non è automaticamente vincolante per il giudice che valuta le esigenze cautelari in un procedimento diverso: occorre una valutazione autonoma e motivata dei medesimi elementi probatori.
  • In presenza di indizi di ruolo significativo nell'associazione e di elementi che indicano volontà di proseguire l'attività illecita (es. debiti verso il capo), la misura cautelare custodiale può risultare giustificata in funzione di prevenzione della reiterazione.

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