Cassazione Penale, Sentenza n. 24955/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la correzione della data di inizio dell'esecuzione della pena risultante dal provvedimento di cumulo (14/07/2017), sostenendo che era detenuto ininterrottamente dal 16/07/2009 e quindi non poteva aver commesso il nuovo reato ascritto al 24/03/2015. Denuncia inoltre un errore di identificazione: la sentenza che avrebbe indicato il soggetto responsabile avrebbe in realtà fatto riferimento al collaboratore di giustizia Vincenzo Curato e non a Barilari. Il ricorso è proposto come rimedio straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze sollevate non costituiscono un errore materiale o un errore di fatto riconducibile all'istituto del ricorso straordinario: si tratta invece di questioni valutative e di travisamento delle risultanze probatorie che devono essere dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione o, se del caso, con la revisione. La Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori (Alfano e Curato) e la coincidenza di elementi quali nome e provenienza per ritenere provata la prosecuzione dell'attività delittuosa fino al 23/24 marzo 2015. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Rimedio straordinario per denunciare errore materiale o di fatto nelle decisioni di legittimità; la Corte ricorda che è limitato a errori percettivi/materiali e non consente la rivalutazione dei fatti o della motivazione che spettano ai rimedi ordinari.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; qui è stata applicata la condanna alle spese.
Regime detentivo differenziato; la Corte osserva che l'eventuale applicazione del 41-bis non è automaticamente decisiva per escludere contatti con l'esterno e, in ogni caso, la data di inizio del regime non risultava accertata nel procedimento.
artt. 110, 610 cod. pen. e art. 7 legge n. 203/1991
Norme sostanziali riferite ai reati contestati (concorso nei reati, violenza privata e disposizioni sulla fattispecie aggravata/organizzata); utilizzate per descrivere il comportamento ritenuto rilevante ai fini del cumulo.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali o di percezione direttamente inerenti alla decisione di legittimità; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o la credibilità delle prove.
- Se la doglianza consiste nel contestare l'interpretazione delle risultanze probatorie o la ricostruzione dei fatti fatta dal giudice, la via corretta è l'impugnazione ordinaria o, se possibile, la revisione, non il ricorso straordinario per errore di fatto.
- La circostanza che l'imputato sia sottoposto al regime 41-bis non esclude automaticamente la possibilità di collegamenti esterni; per renderla decisiva è necessario provare la data di applicazione e l'effettiva impossibilità di comunicare con l'esterno.
- Le richieste volte a modificare la data di inizio dell'esecuzione della pena basate su contestazioni di fatto richiedono elementi probatori diretti che dimostrino un errore materiale nel provvedimento di cumulo; mere inferenze o ricostruzioni alternative non sono sufficienti in sede di ricorso straordinario.
- Presentare rimedi irregolari o manifestamente inammissibili espone il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, a titolo di colpa, a una sanzione pecuniaria (cassa delle ammende).
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