Cassazione Penale, Sentenza n. 2701/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge per omesso avviso al difensore di fiducia dell'udienza di appello (artt. 178 e 179 c.p.p.). L'imputato aveva nominato un nuovo difensore prima dell'emissione del decreto di citazione per l'appello; tuttavia la Corte di appello, dopo la cancellazione dall'albo del precedente difensore, nominò un difensore d'ufficio e notiziò solo costui della celebrazione del giudizio (svolto in forma cartolare), senza informare il difensore di fiducia nominato tempestivamente. Si denunciava la nullità assoluta della celebrazione dell'udienza per mancata citazione del difensore di fiducia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la nomina fiduciaria effettuata prima del decreto di citazione imponeva l'obbligo di avviso al difensore fiduciario e che l'omessa notifica costituisce nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 c.p.p., richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U.). La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per il proseguimento del procedimento.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma delittuosa per la quale l'imputato era stato condannato in primo grado e in appello; citata per contestare la materia del procedimento penale, non rilevante ai fini della nullità procedurale decisa.
Richiama le nullità assolute previste dalla legge; l'omesso avviso al difensore di fiducia rientra tra le ipotesi di nullità assoluta se la presenza del difensore è obbligatoria.
Stabilisce gli effetti della nullità assoluta; utilizzato per affermare che la mancata notifica al difensore di fiducia integra una nullità insanabile quando la presenza del difensore è obbligatoria.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel testo per precisare che la presenza in udienza di un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, non è sufficiente a sanare l'omessa notifica al difensore di fiducia.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto dal Collegio per la sintesi dei motivi di impugnazione; impiegato per regolarizzare la esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Se l'imputato nomina un difensore prima dell'adozione del decreto di citazione per l'udienza, l'ufficio giudiziario è tenuto a notificare l'atto a quel difensore; la mancata notifica integra una nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria.
- La nomina successiva di un difensore d'ufficio e la notifica a quest'ultimo non sanano l'omessa comunicazione al difensore fiduciario tempestivamente nominato.
- La presenza in udienza di un sostituto o di altro difensore non è, di per sé, idonea a sanare l'omessa notificazione al difensore di fiducia; la violazione comporta generalmente annullamento della decisione per nullità procedurale.
- In casi analoghi è opportuno verificare tempestivamente la data di nomina del difensore rispetto alla data del decreto di citazione e, se la notifica manca, proporre impugnazione per nullità (anche in Cassazione) chiedendo l'annullamento e il rinvio ad altra sezione per il prosieguo.
- Le Corti richiamano costante giurisprudenza di legittimità secondo cui la tutela del diritto di difesa richiede il rispetto formale degli obblighi di notifica al difensore designato; pertanto, difese che intendano contestare il vizio devono documentare la tempestività della nomina.
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