Cassazione Civile, Ordinanza n. 18043/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario venditore)
La controversia
La controversia nasce da una trattativa per la cessione di un'area con sovrastante convento. La società attrice sosteneva che vi fosse stato un accordo qualificabile come preliminare, o comunque un vincolo contrattuale già sorto, e chiedeva il risarcimento per inadempimento nella misura di oltre 10 milioni di euro. In subordine chiedeva il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale per l'interruzione ingiustificata delle trattative, quantificato in oltre 5 milioni di euro. I giudici di merito hanno escluso che fosse stato concluso un contratto preliminare, ritenendo che le parti non avessero mai raggiunto un accordo sugli elementi essenziali, in particolare sulla condizione sospensiva legata all'edificabilità dell'area; hanno inoltre escluso il danno da responsabilità precontrattuale per difetto di prova. In cassazione la società ha dedotto: vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione di norme sostanziali, sostenendo che la Corte d'appello avesse travisato documenti e prove testimoniali e non avesse applicato i principi sul cd. "preliminare di preliminare" e sul contatto sociale qualificato; violazione degli artt. 112 e 1337 c.c. per asserita ultrapetizione e per mancato esame della domanda subordinata; violazione dell'art. 1226 c.c. per mancata liquidazione equitativa del danno; infine violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla pretesa esistenza di un contratto o di un "preliminare di preliminare", osservando che le censure miravano in realtà a sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Ha chiarito che il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la diversa valutazione delle prove o il travisamento del contenuto dei documenti. Ha inoltre escluso l'ultrapetizione, rilevando che la Corte d'appello si era limitata a correggere la motivazione di primo grado e a qualificare diversamente la vicenda alla luce dei fatti dedotti, senza attribuire un bene diverso da quello domandato. Ha respinto anche la censura sulle spese, perché formulata in modo meramente eventuale e dipendente dall'accoglimento dei motivi principali. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, a un'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la diversa valutazione delle prove o il convincimento del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta; non riguarda la contestazione dell'accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito.
È escluso il vizio di motivazione quando la sentenza presenti una motivazione esistente e non meramente apparente, tale da superare il minimo costituzionale.
Sussiste ultrapetizione solo se il giudice attribuisce un bene diverso da quello domandato o decide su questioni estranee al giudizio; non quando qualifica diversamente i fatti allegati.
Il giudice può dare ai fatti e ai rapporti dedotti in causa una diversa qualificazione giuridica.
La responsabilità precontrattuale richiede la violazione della correttezza nelle trattative e il danno deve essere provato da chi lo allega.
La liquidazione equitativa presuppone l'accertamento del danno; se la responsabilità viene esclusa, non vi è spazio per la liquidazione ex aequo et bono.
Le spese seguono la soccombenza.
Non ricorre reciproca soccombenza quando una sola parte risulti integralmente soccombente.
In caso di decisione conforme alla proposta resa nel procedimento accelerato, la parte ricorrente può essere condannata a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della Cassa delle Ammende.
La decisione è resa nel procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove o l'apprezzamento del contenuto dei documenti, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La violazione di legge è configurabile solo quando il giudice abbia errato nell'individuare o interpretare la norma astratta; se la censura attiene alla ricostruzione del fatto concreto, la doglianza è inammissibile o infondata.
- L'ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto o decide su questioni estranee al thema decidendum; resta invece consentita la diversa qualificazione giuridica dei fatti allegati.
- Nella responsabilità precontrattuale il danno non si presume e deve essere provato dalla parte che lo allega, anche quando si contesti l'ingiustificata interruzione delle trattative.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone l'accertamento dell'an debeatur e non può sostituire integralmente la prova dell'esistenza del pregiudizio.
- In sede di legittimità sono insindacabili le valutazioni di attendibilità delle prove e le scelte del giudice di merito, purché la motivazione non sia mancante, apparente o incomprensibile.
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